Art. 2. Modificazioni e integrazioni dell'Art. 4 1. Al comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale n. 24/2001 e' aggiunto il seguente periodo: «I beneficiari sono tenuti al rispetto della buona pratica agricola prevista dal Piano di sviluppo rurale per l'Umbria.». 2. Il comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 24/2001 e' sostituito dal seguente: «2. I contributi previsti dall'Art. 3, comma 1, lettera b) sono concessi a favore di aziende agricole singole o associate che rispettino i requisiti previsti dal Piano di sviluppo rurale per l'Umbria.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 28 febbraio 2005 LORENZETTI