Art. 2.
              Modificazioni e integrazioni dell'Art. 4

    1.  Al  comma  1  dell'Art. 4 della legge regionale n. 24/2001 e'
aggiunto  il seguente periodo: «I beneficiari sono tenuti al rispetto
della  buona  pratica  agricola prevista dal Piano di sviluppo rurale
per l'Umbria.».
    2.  Il  comma  2  dell'Art. 4 della legge regionale n. 24/2001 e'
sostituito dal seguente:
    «2.  I  contributi previsti dall'Art. 3, comma 1, lettera b) sono
concessi  a  favore  di  aziende  agricole  singole  o  associate che
rispettino  i  requisiti  previsti  dal  Piano di sviluppo rurale per
l'Umbria.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 28 febbraio 2005
                             LORENZETTI