Art. 2. Compiti della Regione 1. La Regione concorre all'attuazione del piano energetico nazionale, mediante la promozione di iniziative finalizzate all'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti, in conformita' alle prescrizioni della presente legge e dei piani per l'illuminazione di cui all'Art. 3. 2. La Regione provvede inoltre, nell'ambito delle attivita' di educazione ambientale, alla divulgazione delle informazioni sull'inquinamento luminoso, all'aggiornamento tecnico professionale del personale delle pubbliche amministrazioni dotate di competenza in materia, nonche' alla erogazione di incentivi per l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti. 3. La Regione provvede altresi' ad un periodico monitoraggio dell'inquinamento luminoso, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA nonche' della collaborazione di istituzioni scientifiche operanti in materia di inquinamento luminoso. 4. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare l'attivita' in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso con il quale provvede, in particolare, a definire: a) i requisiti tecnici per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna; b) la tipologia degli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure; c) le modalita' ed i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti tecnici di cui alla lettera a); d) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'Art. 3; e) i criteri per l'individuazione e le misure da applicare nelle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici. 5. Anche ai fini della stesura del regolamento attuativo, tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica e privata realizzati sul territorio regionale devono essere realizzati secondo criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico e devono quindi possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti minimi: a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, hanno una distribuzione dell'intensita' luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen per angoli gamma uguali a 90 gradi ed oltre; b) lampade con la piu' alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia e tenuto conto della specifica applicazione; c) lunimanza media della superficie illuminata non superiore ad una candela per metro quadrato ovvero, per gli impianti finalizzati alla sicurezza di persone o cose, non superiore ai valori minimi prescritti dalle norme che ne disciplinano l'illuminazione; d) impiego, a parita' di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi; e) dispositivi in grado di ridurre entro le ore ventiquattro l'emissione di luce in misura non inferiore al trenta per cento rispetto ai valori di pieno regime di operativita'.