Art. 2.
                        Compiti della Regione

    1.  La  Regione  concorre  all'attuazione  del  piano  energetico
nazionale,   mediante   la   promozione   di  iniziative  finalizzate
all'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti, in
conformita'  alle  prescrizioni  della presente legge e dei piani per
l'illuminazione di cui all'Art. 3.
    2.  La  Regione  provvede inoltre, nell'ambito delle attivita' di
educazione   ambientale,   alla   divulgazione   delle   informazioni
sull'inquinamento  luminoso,  all'aggiornamento tecnico professionale
del personale delle pubbliche amministrazioni dotate di competenza in
materia, nonche' alla erogazione di incentivi per l'adeguamento degli
impianti di illuminazione esterna esistenti.
    3.  La  Regione  provvede  altresi'  ad un periodico monitoraggio
dell'inquinamento   luminoso,   avvalendosi   del   supporto  tecnico
dell'ARPA  nonche'  della  collaborazione di istituzioni scientifiche
operanti in materia di inquinamento luminoso.
    4.  La  Regione,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore della
presente legge, adotta un regolamento per disciplinare l'attivita' in
materia  di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso con il
quale provvede, in particolare, a definire:
      a) i  requisiti tecnici per la progettazione, l'installazione e
la gestione degli impianti di illuminazione esterna;
      b) la   tipologia  degli  impianti  di  illuminazione  esterna,
compresi   quelli   a   scopo   pubblicitario,   da  assoggettare  ad
autorizzazione  da  parte dell'amministrazione comunale e le relative
procedure;
      c) le  modalita'  ed i termini per l'adeguamento degli impianti
esistenti ai requisiti tecnici di cui alla lettera a);
      d) i   criteri   per  la  predisposizione  del  piano  comunale
dell'illuminazione pubblica di cui all'Art. 3;
      e) i  criteri  per  l'individuazione  e  le misure da applicare
nelle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici.
    5. Anche ai fini della stesura del regolamento attuativo, tutti i
nuovi  impianti  di  illuminazione  pubblica e privata realizzati sul
territorio   regionale   devono  essere  realizzati  secondo  criteri
antinquinamento  luminoso  ed  a  ridotto consumo energetico e devono
quindi possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti minimi:
      a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, hanno
una  distribuzione  dell'intensita' luminosa massima di 0 candele per
1000 lumen per angoli gamma uguali a 90 gradi ed oltre;
      b) lampade  con  la piu' alta efficienza possibile in relazione
allo   stato   della   tecnologia  e  tenuto  conto  della  specifica
applicazione;
      c) lunimanza media della superficie illuminata non superiore ad
una  candela  per metro quadrato ovvero, per gli impianti finalizzati
alla  sicurezza  di  persone  o  cose, non superiore ai valori minimi
prescritti dalle norme che ne disciplinano l'illuminazione;
      d) impiego,   a   parita'   di  luminanza,  di  apparecchi  che
conseguano  impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali
di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi;
      e) dispositivi  in  grado  di ridurre entro le ore ventiquattro
l'emissione  di  luce  in  misura  non  inferiore al trenta per cento
rispetto ai valori di pieno regime di operativita'.