Art. 3. Compiti dei comuni 1. I comuni, entro un anno dall'emanazione del regolamento di cui all'Art. 2 comma 4, si dotano di un Piano per l'illuminazione, disciplinando le nuove installazioni in conformita' al regolamento stesso e ai criteri di cui all'Art. 4, e perseguendo i seguenti obiettivi: a) riduzione dell'inquinamento luminoso; b) risparmio energetico; c) sicurezza del traffico veicolare e pedonale; d) sicurezza dei cittadini; e) ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti. 2. Il Piano per l'illuminazione provvede altresi' al censimento degli osservatori astronomici professionali e non professionali, delimitando aree di particolare sensibilita' intorno alle strutture sede di osservatori astronomici professionali e non professionali. 3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 2 comma 4 i comuni assoggettano ad autorizzazione tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, verificando la conformita' dei progetti e dei capitolati ai criteri stabiliti dal regolamento stesso. 4. I comuni provvedono altresi': a) alla verifica, all'interno del perimetro delle aree di particolare sensibilita' di cui al comma 2, degli impianti esistenti non corrispondenti ai requisiti prescritti con conseguente emanazione di provvedimenti idonei a garantirne l'adeguamento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 2 comma 4, a partire dagli impianti maggiormente inquinanti. Per gli osservatori astronomici professionali e non professionali situati in centri abitati con popolazione superiore a ventimila abitanti, il piano per l'illuminazione puo' prevedere termini diversi, dando priorita' all'adeguamento degli impianti esistenti maggiormente inquinanti; b) all'emanazione di provvedimenti volti ad imporre la posa in opera di schermature o dispositivi di protezione delle sorgenti altamente inquinanti in accordo con le disposizioni del regolamento di cui all'Art. 2 comma 4; c) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'Art. 6. 5. Il Piano per l'illuminazione per la eventuale parte concernente le aree di particolare sensibilita', di cui al comma 2, che interessino il territorio di piu' comuni limitrofi e' redatto d'intesa tra i comuni interessati.