Art. 3.
                         Compiti dei comuni

    1. I comuni, entro un anno dall'emanazione del regolamento di cui
all'Art.  2  comma  4,  si  dotano  di  un Piano per l'illuminazione,
disciplinando  le  nuove  installazioni in conformita' al regolamento
stesso  e  ai  criteri  di  cui  all'Art. 4, e perseguendo i seguenti
obiettivi:
      a) riduzione dell'inquinamento luminoso;
      b) risparmio energetico;
      c) sicurezza del traffico veicolare e pedonale;
      d) sicurezza dei cittadini;
      e) ottimizzazione  dei  costi  di  esercizio  e di manutenzione
degli impianti.
    2.  Il  Piano per l'illuminazione provvede altresi' al censimento
degli  osservatori  astronomici  professionali  e  non professionali,
delimitando  aree  di particolare sensibilita' intorno alle strutture
sede di osservatori astronomici professionali e non professionali.
    3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento di cui
all'Art.  2 comma 4 i comuni assoggettano ad autorizzazione tutti gli
impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, verificando la
conformita'  dei  progetti  e dei capitolati ai criteri stabiliti dal
regolamento stesso.
    4. I comuni provvedono altresi':
      a) alla  verifica,  all'interno  del  perimetro  delle  aree di
particolare  sensibilita' di cui al comma 2, degli impianti esistenti
non corrispondenti ai requisiti prescritti con conseguente emanazione
di  provvedimenti  idonei  a garantirne l'adeguamento, entro tre anni
dalla  data  di  entrata  in vigore del regolamento di cui all'Art. 2
comma  4,  a partire  dagli impianti maggiormente inquinanti. Per gli
osservatori  astronomici professionali e non professionali situati in
centri  abitati  con  popolazione  superiore a ventimila abitanti, il
piano  per  l'illuminazione  puo'  prevedere  termini  diversi, dando
priorita'   all'adeguamento  degli  impianti  esistenti  maggiormente
inquinanti;
      b) all'emanazione  di provvedimenti volti ad imporre la posa in
opera  di  schermature  o  dispositivi  di  protezione delle sorgenti
altamente  inquinanti  in accordo con le disposizioni del regolamento
di cui all'Art. 2 comma 4;
      c) all'applicazione   delle  sanzioni  amministrative  previste
dall'Art. 6.
    5.   Il   Piano   per  l'illuminazione  per  la  eventuale  parte
concernente  le  aree di particolare sensibilita', di cui al comma 2,
che  interessino  il  territorio  di piu' comuni limitrofi e' redatto
d'intesa tra i comuni interessati.