Art. 4. Disciplina delle sorgenti luminose 1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 2 comma 4 e' vietata su tutto il territorio regionale l'installazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici o privati, carenti dei requisiti antinquinamento e ridotto consumo energetico previsti dal regolamento stesso. 2. Le disposizioni della presente legge sono derogate ogni qualvolta la riduzione dell'illuminazione costituisca pregiudizio per la sicurezza e l'incolumita' delle persone. 3. Le disposizioni della presente legge non si applicano: a) alle sorgenti di luce interne schermate da strutture edilizie o elementi architettonici, idonei a precludere l'irradiazione luminosa verso l'alto; b) agli impianti di illuminazione esterna, costituiti da non piu' di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1500 lumen; c) alle sorgenti occasionali e comunque attivate per manifestazioni di carattere episodico o straordinario, non comportanti l'installazione di impianti fissi.