Art. 4.
                 Disciplina delle sorgenti luminose

    1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento di cui
all'Art.  2  comma  4  e'  vietata  su  tutto il territorio regionale
l'installazione  di  impianti  di  illuminazione  esterna, pubblici o
privati,  carenti  dei  requisiti  antinquinamento  e ridotto consumo
energetico previsti dal regolamento stesso.
    2.  Le  disposizioni  della  presente  legge  sono  derogate ogni
qualvolta la riduzione dell'illuminazione costituisca pregiudizio per
la sicurezza e l'incolumita' delle persone.
    3. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
      a) alle   sorgenti  di  luce  interne  schermate  da  strutture
edilizie    o    elementi   architettonici,   idonei   a   precludere
l'irradiazione luminosa verso l'alto;
      b) agli  impianti  di  illuminazione esterna, costituiti da non
piu'  di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per ciascuna
sorgente, non superiore a 1500 lumen;
      c) alle   sorgenti   occasionali   e   comunque   attivate  per
manifestazioni   di   carattere   episodico   o   straordinario,  non
comportanti l'installazione di impianti fissi.