Art. 6.
                           S a n z i o n i

    1.  Chiunque  pone  in esercizio impianti non conformi ai criteri
dettati   dalla   presente   legge   ed   al   Piano   comunale   per
l'illuminazione,   qualora   non   ottemperi  alle  prescrizioni  del
provvedimento  emanato  dal  comune  territorialmente  competente, e'
assoggettato  alla sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 500 per
ogni  punto  luce,  fermo restando l'obbligo di adeguamento, salva la
rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.
    2. La sanzione e' elevata da Euro 300 a Euro 600 nei confronti di
chi    non   ottemperi   alle   prescrizioni   comunali   conseguenti
l'accertamento  della violazione delle norme di cui all'Art. 3, comma
4,  lettera  a),  e  b),  salvo  l'obbligo di adeguamento e rimozione
d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza.
    3.  I  proventi  delle  sanzioni  di cui ai precedenti commi sono
destinati  dai comuni all'adeguamento degli impianti di illuminazione
pubblica alle disposizioni dettate dalla presente legge.