Art. 6. S a n z i o n i 1. Chiunque pone in esercizio impianti non conformi ai criteri dettati dalla presente legge ed al Piano comunale per l'illuminazione, qualora non ottemperi alle prescrizioni del provvedimento emanato dal comune territorialmente competente, e' assoggettato alla sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 500 per ogni punto luce, fermo restando l'obbligo di adeguamento, salva la rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza. 2. La sanzione e' elevata da Euro 300 a Euro 600 nei confronti di chi non ottemperi alle prescrizioni comunali conseguenti l'accertamento della violazione delle norme di cui all'Art. 3, comma 4, lettera a), e b), salvo l'obbligo di adeguamento e rimozione d'ufficio dell'impianto difforme in caso di inadempienza. 3. I proventi delle sanzioni di cui ai precedenti commi sono destinati dai comuni all'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica alle disposizioni dettate dalla presente legge.