Art. 10.
Cooperazione  con  i servizi di polizia locale idraulica, forestale e
                             con l'ARPA

    1.  Le  guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria
autonomia,  cooperano  con  i  servizi  di polizia locale di cui alla
legge  regionale  14 aprile  2003,  n.  4  (Riordino  e riforma della
disciplina  regionale  in  materia  di  polizia  locale  e  sicurezza
urbana):
      a) nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per
la  prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi contro
la natura, l'ambiente e il territorio;
      b) nell'attivita'  di  monitoraggio  e controllo ambientale del
territorio e in particolare dei parchi e giardini;
      c) nella   realizzazione   di   attivita'   di  documentazione,
comunicazione  ed  informazione  attinenti la natura, l'ambiente e il
territorio.
    2.  Le  guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria
autonomia,  cooperano  con  i  servizi  di  polizia  idraulica di cui
all'Art.  3,  commi  108,  lettera  i)  e 114, lettera a) della legge
regionale  5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie
in  Lombardia.  Attuazione  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112  «Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dallo stato
alle  regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59»):
      a) nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per
la  prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi contro
il  demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
(Testo   unico   delle  disposizioni  di  legge  intorno  alle  opere
idrauliche  delle  diverse  categorie) e del regio decreto 9 dicembre
1937,  n.  2669  (Regolamento  sulla tutela delle opere idrauliche di
prima e seconda categoria e delle opere di bonifica);
      b) nell'attivita'  di  monitoraggio  e  controllo delle aree di
pertinenza   dei   corpi  idrici  di  cui  all'Art.  41  del  decreto
legislativo  11 maggio  1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle
acque  dall'inquinamento  e  recepimento  della  direttiva 91/271/CEE
concernente   il  trattamento  delle  acque  reflue  urbane  e  della
direttiva   91/676/CEE   relativa   alla   protezione   delle   acque
dall'inquinamento   provocato   dai   nitrati  provenienti  da  fonti
agricole);
      c) nella   realizzazione   di   attivita'   di  documentazione,
comunicazione  e  informazione attinenti i corpi d'acqua e le risorse
idriche.
    3.  Il  servizio  volontario  di vigilanza ecologica coopera alle
attivita' di controllo ambientale di cui all'Art. 3, comma 1, lettera
b)   della   legge  regionale  14 agosto  1999,  n.  16  (Istituzione
dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).
    4.  Il  servizio volontario di vigilanza ecologica coopera con il
Corpo   forestale   nazionale  e  regionale  nell'espletamento  delle
funzioni di vigilanza e controllo concernenti:
      a) la  tutela dell'ambiente forestale ed agro-silvo-pastorale e
connesse alla protezione della natura ed all'assetto del territorio;
      b) l'applicazione  del  decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche);
      c) la  parte lombarda del parco nazionale dello Stelvio, previa
intesa   tra   l'ente  organizzatore  del  servizio  territorialmente
competente ed il comitato di gestione.
    5.  Per l'attuazione delle eventuali forme di cooperazione di cui
ai  commi  1,  2, 3 e 4, le province promuovono intese ed accordi tra
gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica
e  gli  enti responsabili dei servizi di polizia locale ed idraulica,
l'ARPA ed il Corpo forestale.
    6.   Per  assicurare  uniformita'  comportamentali,  un  efficace
scambio  d'informazioni  ed  un  rapido intervento sul territorio, la
giunta regionale:
      a) definisce  una modulistica unica sul territorio regionale in
tema di accertamento di illeciti amministrativi;
      b) promuove  il  raccordo telematico tra il servizio volontario
di  vigilanza  ecologica  ed i servizi di polizia locale, idraulica e
forestale.
    7.  Le guardie ecologiche volontarie in servizio, che partecipano
con  esito positivo ad appositi corsi di formazione integrativi, sono
iscritte,  a  domanda, negli elenchi degli idonei di cui all'Art. 35,
comma 5  della legge regionale n. 4/2003; le modalita' organizzative,
i  contenuti, la durata nonche' le prove finali dei corsi integrativi
sono  definiti  dalla  giunta regionale con apposita deliberazione ai
sensi dell'Art. 35, comma 3 della legge regionale n. 4/2003.