Art. 10.
Cooperazione con i servizi di polizia locale idraulica, forestale e
con l'ARPA
1. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria
autonomia, cooperano con i servizi di polizia locale di cui alla
legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della
disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza
urbana):
a) nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per
la prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi contro
la natura, l'ambiente e il territorio;
b) nell'attivita' di monitoraggio e controllo ambientale del
territorio e in particolare dei parchi e giardini;
c) nella realizzazione di attivita' di documentazione,
comunicazione ed informazione attinenti la natura, l'ambiente e il
territorio.
2. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria
autonomia, cooperano con i servizi di polizia idraulica di cui
all'Art. 3, commi 108, lettera i) e 114, lettera a) della legge
regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie
in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59»):
a) nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per
la prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi contro
il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
(Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre
1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di
prima e seconda categoria e delle opere di bonifica);
b) nell'attivita' di monitoraggio e controllo delle aree di
pertinenza dei corpi idrici di cui all'Art. 41 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole);
c) nella realizzazione di attivita' di documentazione,
comunicazione e informazione attinenti i corpi d'acqua e le risorse
idriche.
3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera alle
attivita' di controllo ambientale di cui all'Art. 3, comma 1, lettera
b) della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione
dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).
4. Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera con il
Corpo forestale nazionale e regionale nell'espletamento delle
funzioni di vigilanza e controllo concernenti:
a) la tutela dell'ambiente forestale ed agro-silvo-pastorale e
connesse alla protezione della natura ed all'assetto del territorio;
b) l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche);
c) la parte lombarda del parco nazionale dello Stelvio, previa
intesa tra l'ente organizzatore del servizio territorialmente
competente ed il comitato di gestione.
5. Per l'attuazione delle eventuali forme di cooperazione di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4, le province promuovono intese ed accordi tra
gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica
e gli enti responsabili dei servizi di polizia locale ed idraulica,
l'ARPA ed il Corpo forestale.
6. Per assicurare uniformita' comportamentali, un efficace
scambio d'informazioni ed un rapido intervento sul territorio, la
giunta regionale:
a) definisce una modulistica unica sul territorio regionale in
tema di accertamento di illeciti amministrativi;
b) promuove il raccordo telematico tra il servizio volontario
di vigilanza ecologica ed i servizi di polizia locale, idraulica e
forestale.
7. Le guardie ecologiche volontarie in servizio, che partecipano
con esito positivo ad appositi corsi di formazione integrativi, sono
iscritte, a domanda, negli elenchi degli idonei di cui all'Art. 35,
comma 5 della legge regionale n. 4/2003; le modalita' organizzative,
i contenuti, la durata nonche' le prove finali dei corsi integrativi
sono definiti dalla giunta regionale con apposita deliberazione ai
sensi dell'Art. 35, comma 3 della legge regionale n. 4/2003.