Art. 11.
Guardie ecologiche onorarie
1. Le guardie ecologiche volontarie che abbiano svolto il
servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di
almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e
richiedere all'ente di appartenenza l'iscrizione nell'elenco
provinciale delle guardie ecologiche onorarie.
2. La provincia, sul cui territorio ha sede l'ente di
appartenenza e su richiesta dello stesso, conferisce l'incarico di
guardia ecologica onoraria alle guardie ecologiche volontarie di cui
al comma 1; il decreto di incarico individua l'ente di appartenenza e
dispone l'iscrizione nell'elenco provinciale delle guardie ecologiche
onorarie.
3. Le guardie ecologiche onorarie offrono la propria
disponibilita' all'ente di appartenenza per collaborare in attivita'
di:
a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela
ambientale nonche' sui criteri, mezzi e comportamenti atti a
realizzarla;
b) raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e
monitoraggio ambientale.
4. I responsabili dei servizi volontari di vigilanza ecologica
assicurano il coordinato svolgimento delle attivita' delle guardie
ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie.