Art. 11.
                     Guardie ecologiche onorarie

    1.  Le  guardie  ecologiche  volontarie  che  abbiano  svolto  il
servizio  di  vigilanza  ecologica continuativamente per la durata di
almeno  dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e
richiedere   all'ente   di   appartenenza   l'iscrizione  nell'elenco
provinciale delle guardie ecologiche onorarie.
    2.   La   provincia,   sul  cui  territorio  ha  sede  l'ente  di
appartenenza  e  su  richiesta dello stesso, conferisce l'incarico di
guardia  ecologica onoraria alle guardie ecologiche volontarie di cui
al comma 1; il decreto di incarico individua l'ente di appartenenza e
dispone l'iscrizione nell'elenco provinciale delle guardie ecologiche
onorarie.
    3.   Le   guardie   ecologiche   onorarie   offrono   la  propria
disponibilita'  all'ente di appartenenza per collaborare in attivita'
di:
      a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela
ambientale   nonche'  sui  criteri,  mezzi  e  comportamenti  atti  a
realizzarla;
      b) raccolta  di  dati  e  informazioni  relativi all'ambiente e
monitoraggio ambientale.
    4.  I  responsabili  dei servizi volontari di vigilanza ecologica
assicurano  il  coordinato  svolgimento delle attivita' delle guardie
ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie.