Art. 12.
                            Finanziamenti

    1.  I  programmi  annuali  del  servizio  volontario di vigilanza
ecologica  di  cui  all'Art.  3,  comma  2, lettera f) ed i programmi
annuali  approvati  dagli  enti  gestori  dei  parchi  regionali sono
ammessi   al   contributo  regionale,  entro  i  limiti  delle  spese
autorizzate per i singoli esercizi finanziari.
    2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le province e gli enti gestori
dei  parchi regionali presentano alla giunta regionale un dettagliato
preventivo  di  tutte le spese connesse con le attivita' programmate,
facenti  capo  ai  singoli  gruppi  di  guardie ecologiche volontarie
operanti   sul   proprio   territorio,   nonche'  il  rendiconto  dei
finanziamenti dell'anno precedente.
    3.  Nei  successivi sessanta giorni il dirigente della competente
struttura  regionale  approva  il  riparto dei contributi complessivi
alle  province ed agli enti gestori dei parchi regionali e stabilisce
la  quota  riservata  alla  Regione  per  gli  interventi  di propria
competenza, relativi a:
      a) corsi  di  aggiornamento  e  specializzazione  delle guardie
ecologiche,  dei  responsabili  locali  del  servizio  volontario  di
vigilanza ecologica e dei coordinatori provinciali;
      b) redazione,    stampa    e    acquisto    di    pubblicazioni
specialistiche,   nonche'   di   materiale   divulgativo  a  supporto
dell'attivita' delle guardie ecologiche;
      c) acquisto di segni di riconoscimento delle guardie ecologiche
volontarie.
    4.  Divenuto  esecutivo  il  provvedimento  di cui al comma 3, si
provvede  all'erogazione  delle somme spettanti alle province ed agli
enti  gestori  dei  parchi  regionali con decreto del dirigente della
competente struttura regionale.
    5.  Le province provvedono a ripartire ed eventualmente integrare
con fondi propri i contributi regionali ai singoli enti organizzatori
del  servizio  volontario  di  vigilanza ecologica, secondo parametri
omogenei.