Art. 12.
Finanziamenti
1. I programmi annuali del servizio volontario di vigilanza
ecologica di cui all'Art. 3, comma 2, lettera f) ed i programmi
annuali approvati dagli enti gestori dei parchi regionali sono
ammessi al contributo regionale, entro i limiti delle spese
autorizzate per i singoli esercizi finanziari.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le province e gli enti gestori
dei parchi regionali presentano alla giunta regionale un dettagliato
preventivo di tutte le spese connesse con le attivita' programmate,
facenti capo ai singoli gruppi di guardie ecologiche volontarie
operanti sul proprio territorio, nonche' il rendiconto dei
finanziamenti dell'anno precedente.
3. Nei successivi sessanta giorni il dirigente della competente
struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi
alle province ed agli enti gestori dei parchi regionali e stabilisce
la quota riservata alla Regione per gli interventi di propria
competenza, relativi a:
a) corsi di aggiornamento e specializzazione delle guardie
ecologiche, dei responsabili locali del servizio volontario di
vigilanza ecologica e dei coordinatori provinciali;
b) redazione, stampa e acquisto di pubblicazioni
specialistiche, nonche' di materiale divulgativo a supporto
dell'attivita' delle guardie ecologiche;
c) acquisto di segni di riconoscimento delle guardie ecologiche
volontarie.
4. Divenuto esecutivo il provvedimento di cui al comma 3, si
provvede all'erogazione delle somme spettanti alle province ed agli
enti gestori dei parchi regionali con decreto del dirigente della
competente struttura regionale.
5. Le province provvedono a ripartire ed eventualmente integrare
con fondi propri i contributi regionali ai singoli enti organizzatori
del servizio volontario di vigilanza ecologica, secondo parametri
omogenei.