Art. 13.
                          Norma finanziaria

    1.   Alle  spese  relative  al  funzionamento  delle  commissioni
regionali  di  esame,  di  cui  all'Art.  5, si provvede con le somme
appositamente  stanziate  al  bilancio  di previsione per l'esercizio
2005 e successivi all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e
altre spese generali.
    2.  Per  la  concessione  dei  contributi  e  per le attivita' di
competenza  della  Regione  di  cui  all'Art.  12, si provvede con le
risorse  stanziate  alle UPB 4.9.6.1.2.156 (Pianificazione delle aree
protette,  per  le  spese  correnti,  e 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione
delle  aree  protette,  per  le  spese  in  capitale, del bilancio di
previsione per l'esercizio 2005 e successivi.
    3.  A  decorrere  dall'anno 2006, le spese di cui al comma 2 sono
determinate  con  la  legge  di  approvazione di bilancio dei singoli
esercizi  finanziari,  ai  sensi  dell'Art.  22, comma 1, della legge
regionale 31 marzo 1978, n. 34.