Art. 13.
Norma finanziaria
1. Alle spese relative al funzionamento delle commissioni
regionali di esame, di cui all'Art. 5, si provvede con le somme
appositamente stanziate al bilancio di previsione per l'esercizio
2005 e successivi all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e
altre spese generali.
2. Per la concessione dei contributi e per le attivita' di
competenza della Regione di cui all'Art. 12, si provvede con le
risorse stanziate alle UPB 4.9.6.1.2.156 (Pianificazione delle aree
protette, per le spese correnti, e 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione
delle aree protette, per le spese in capitale, del bilancio di
previsione per l'esercizio 2005 e successivi.
3. A decorrere dall'anno 2006, le spese di cui al comma 2 sono
determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli
esercizi finanziari, ai sensi dell'Art. 22, comma 1, della legge
regionale 31 marzo 1978, n. 34.