Art. 14.
                          Norma transitoria

    1.  Le  guardie  ecologiche  volontarie  in servizio alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, operanti alle dipendenze
delle   province,  sono  assegnate  da  queste  ultime,  sentiti  gli
interessati,  ai raggruppamenti di comuni di cui all'Art. 3, comma 3,
lettera  b),  con  effetto  dalla data di inizio dell'esercizio delle
funzioni  in  materia  di vigilanza ecologica volontaria da parte del
raggruppamenti  medesimi.  Sino  a  tale  data  alla  gestione  delle
predette  guardie  ecologiche continua a provvedere l'amministrazione
provinciale di appartenenza, che esercita le funzioni di cui all'Art.
4.