Art. 14.
Norma transitoria
1. Le guardie ecologiche volontarie in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, operanti alle dipendenze
delle province, sono assegnate da queste ultime, sentiti gli
interessati, ai raggruppamenti di comuni di cui all'Art. 3, comma 3,
lettera b), con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle
funzioni in materia di vigilanza ecologica volontaria da parte del
raggruppamenti medesimi. Sino a tale data alla gestione delle
predette guardie ecologiche continua a provvedere l'amministrazione
provinciale di appartenenza, che esercita le funzioni di cui all'Art.
4.