Art. 15.
                             Abrogazioni

    1. Sono abrogati:
      a) la  legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 (Disciplina del
servizio volontario di vigilanza ecologica);
      b) la  legge  regionale  19 agosto  1983, n. 63 (Modifiche alla
legge  regionale  29 dicembre  1980,  n. 105 «Disciplina del servizio
volontario di vigilanza ecologica»);
      c) la  legge  regionale  15  aprile  1992, n. 9 (Modifiche alla
legge  regionale  29 dicembre  1980,  n. 105 «Disciplina del servizio
volontario di vigilanza ecologica»);
      d) l'Art.  1,  comma 4 della legge regionale 12 agosto 1999, n.
15  (Modifiche  e  abrogazioni  legislative  per la realizzazione dei
progetti del programma regionale di sviluppo);
      e) la  legge  regionale 20 dicembre 1999, n. 25 (Integrazioni e
modifiche  alla  legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina
del servizio volontario di vigilanza ecologica»).