Art. 15.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 (Disciplina del
servizio volontario di vigilanza ecologica);
b) la legge regionale 19 agosto 1983, n. 63 (Modifiche alla
legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio
volontario di vigilanza ecologica»);
c) la legge regionale 15 aprile 1992, n. 9 (Modifiche alla
legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio
volontario di vigilanza ecologica»);
d) l'Art. 1, comma 4 della legge regionale 12 agosto 1999, n.
15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei
progetti del programma regionale di sviluppo);
e) la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 25 (Integrazioni e
modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina
del servizio volontario di vigilanza ecologica»).