Art. 3.
Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica
1. La Regione:
a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del
servizio volontario di vigilanza ecologica e ne individua, tramite
decreto del Presidente della giunta regionale, gli ambiti normativi
di competenza, anche con riferimento ad eventuali norme contenute in
regolamenti di parchi regionali, province, comunita' montane e comuni
capoluogo di provincia;
b) emana direttive per l'organizzazione dei corsi di formazione
delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e cura i corsi di
aggiornamento e specializzazione dei volontari, dei responsabili
locali e dei coordinatori del servizio volontario di vigilanza
ecologica;
c) verifica l'idoneita' delle aspiranti guardie ecologiche
volontarie mediante esami teorico-pratici tramite la commissione
regionale di cui all'Art. 5;
d) cura pubblicazioni specialistiche e materiale divulgativo a
supporto del servizio volontario di vigilanza ecologica;
e) rilascia alle province i tesserini personali ed i distintivi
delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche
onorarie e definisce le caratteristiche dei capi di abbigliamento;
f) garantisce alle guardie ecologiche volontarie ed alle
guardie ecologiche onorarie la copertura assicurativa contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio,
nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi;
g) assegna, nell'ambito della programmazione economico
finanziaria regionale, contributi al servizio volontario di vigilanza
ecologica, sulla base dei programmi presentati dalle province e dagli
enti gestori dei parchi regionali.
2 La provincia:
a) esercita, sulla base delle direttive approvate dalla
Regione, funzioni di coordinamento e vigilanza del servizio
volontario di vigilanza ecologica nell'intero territorio provinciale;
b) promuove la costituzione del servizio volontario di
vigilanza ecologica presso gli enti di cui al comma 3, salva
l'autonoma iniziativa degli stessi;
c) programma il numero dei volontari in funzione delle esigenze
del servizio nelle singole aree;
d) conferisce gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche
volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie e consegna loro i
tesserini personali ed i distintivi, rilasciati dalla Regione;
e) adotta i provvedimenti di cui all'Art. 9 eventualmente
necessari nei confronti di singole guardie ecologiche volontarie, su
segnalazione degli enti organizzatori del servizio;
f) approva, con periodicita' annuale, il rendiconto finale
delle attivita' svolte e il programma delle attivita' da svolgere
nell'intero territorio provinciale, sentiti gli enti organizzatori
del servizio e assegna agli stessi contributi finanziari ed eventuali
mezzi e attrezzature; il programma provinciale e' sottoposto al
parere consultivo della commissione provinciale per l'ambiente
naturale, di cui all'Art. 7 della legge regionale 30 novembre 1983,
n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per
l'istituzione e La gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e
ambientale);
g) presenta alla giunta regionale entro il 31 marzo una
relazione sul servizio ecologico dell'intero territorio provinciale;
la relazione contiene una sezione riguardante i provvedimenti di
sospensione e revoca degli incarichi con le relative motivazioni ed
una riguardante lo stato di conservazione della rete ecologica Natura
2000 esterna ai parchi regionali.
3. L'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie e'
affidata:
a) agli enti gestori dei parchi regionali alle comunita'
montane e ai comuni capoluogo di provincia;
b) nel rimanente territorio, a raggruppamenti di comuni
promossi dalla provincia, previe intese con i comuni stessi, in aree
omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e
monumenti naturali regionali, parchi locali d'interesse sovracomunale
e reti ecologiche.
4. I comuni di cui al comma 3, lettera b), associati nelle forme
anche convenzionali disciplinate della legislazione vigente,
definiscono le modalita' di gestione del servizio e in particolare
individuano l'amministrazione comunale referente e le modalita' di
nomina del responsabile del servizio.