Art. 3.
    Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica

    1. La Regione:
      a) esercita  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  del
servizio  volontario  di  vigilanza ecologica e ne individua, tramite
decreto  del  Presidente della giunta regionale, gli ambiti normativi
di  competenza, anche con riferimento ad eventuali norme contenute in
regolamenti di parchi regionali, province, comunita' montane e comuni
capoluogo di provincia;
      b) emana direttive per l'organizzazione dei corsi di formazione
delle  aspiranti  guardie  ecologiche  volontarie  e  cura i corsi di
aggiornamento  e  specializzazione  dei  volontari,  dei responsabili
locali  e  dei  coordinatori  del  servizio  volontario  di vigilanza
ecologica;
      c) verifica  l'idoneita'  delle  aspiranti  guardie  ecologiche
volontarie  mediante  esami  teorico-pratici  tramite  la commissione
regionale di cui all'Art. 5;
      d) cura  pubblicazioni specialistiche e materiale divulgativo a
supporto del servizio volontario di vigilanza ecologica;
      e) rilascia alle province i tesserini personali ed i distintivi
delle  guardie  ecologiche  volontarie  e  delle  guardie  ecologiche
onorarie e definisce le caratteristiche dei capi di abbigliamento;
      f) garantisce   alle  guardie  ecologiche  volontarie  ed  alle
guardie  ecologiche  onorarie  la  copertura  assicurativa contro gli
infortuni  e  le  malattie  connessi  allo  svolgimento del servizio,
nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi;
      g) assegna,    nell'ambito   della   programmazione   economico
finanziaria regionale, contributi al servizio volontario di vigilanza
ecologica, sulla base dei programmi presentati dalle province e dagli
enti gestori dei parchi regionali.
    2 La provincia:
      a) esercita,   sulla   base  delle  direttive  approvate  dalla
Regione,   funzioni   di   coordinamento  e  vigilanza  del  servizio
volontario di vigilanza ecologica nell'intero territorio provinciale;
      b) promuove   la   costituzione   del  servizio  volontario  di
vigilanza  ecologica  presso  gli  enti  di  cui  al  comma  3, salva
l'autonoma iniziativa degli stessi;
      c) programma il numero dei volontari in funzione delle esigenze
del servizio nelle singole aree;
      d) conferisce  gli  incarichi alle aspiranti guardie ecologiche
volontarie  ed  alle  guardie  ecologiche  onorarie e consegna loro i
tesserini personali ed i distintivi, rilasciati dalla Regione;
      e) adotta  i  provvedimenti  di  cui  all'Art.  9 eventualmente
necessari  nei confronti di singole guardie ecologiche volontarie, su
segnalazione degli enti organizzatori del servizio;
      f)  approva,  con  periodicita'  annuale,  il rendiconto finale
delle  attivita'  svolte  e  il programma delle attivita' da svolgere
nell'intero  territorio  provinciale,  sentiti gli enti organizzatori
del servizio e assegna agli stessi contributi finanziari ed eventuali
mezzi  e  attrezzature;  il  programma  provinciale  e' sottoposto al
parere   consultivo  della  commissione  provinciale  per  l'ambiente
naturale,  di  cui all'Art. 7 della legge regionale 30 novembre 1983,
n.  86  (Piano  generale  delle  aree  regionali  protette. Norme per
l'istituzione e La gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
naturali  nonche'  delle  aree  di  particolare  rilevanza naturale e
ambientale);
      g) presenta  alla  giunta  regionale  entro  il  31  marzo  una
relazione  sul servizio ecologico dell'intero territorio provinciale;
la  relazione  contiene  una  sezione  riguardante i provvedimenti di
sospensione  e  revoca degli incarichi con le relative motivazioni ed
una riguardante lo stato di conservazione della rete ecologica Natura
2000 esterna ai parchi regionali.
    3.   L'organizzazione  delle  guardie  ecologiche  volontarie  e'
affidata:
      a) agli  enti  gestori  dei  parchi  regionali  alle  comunita'
montane e ai comuni capoluogo di provincia;
      b) nel   rimanente   territorio,  a  raggruppamenti  di  comuni
promossi  dalla provincia, previe intese con i comuni stessi, in aree
omogenee,  in  particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e
monumenti naturali regionali, parchi locali d'interesse sovracomunale
e reti ecologiche.
    4.  I comuni di cui al comma 3, lettera b), associati nelle forme
anche   convenzionali   disciplinate   della   legislazione  vigente,
definiscono  le  modalita'  di gestione del servizio e in particolare
individuano  l'amministrazione  comunale  referente e le modalita' di
nomina del responsabile del servizio.