Art. 4.
                  Compiti degli enti organizzatori

    1.   Gli   enti  di  cui  all'Art.  3,  comma  3,  lettera  a)  e
l'amministrazione referente di cui all'Art. 3, comma 4:
      a) organizzano  i  corsi  di formazione delle aspiranti guardie
ecologiche  volontarie  sulla  base  delle direttive regionali di cui
all'Art.  3,  comma  1,  lettera  b)  volte ad uniformarne contenuti,
modalita' e termini sull'intero territorio della Regione;
      b) designano   un   responsabile  del  servizio  volontario  di
vigilanza  ecologica, scelto tra il personale con funzione di guardia
ecologica volontaria;
      c) approvano   con  periodicita'  annuale  il  programma  delle
attivita'  da  svolgere  e  il  rendiconto delle attivita' scelte, da
presentare  alla provincia territorialmente competente e, nel caso di
enti gestori dei parchi regionali, alla Regione;
      d)  assicurano  la cooperazione con le autorita' competenti per
il  trasferimento  del  dati  raccolti e delle rilevazioni effettuate
dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza
o di disastri di carattere ecologico;
      e) articolano  il  servizio  volontario  di vigilanza ecologica
salvo  l'unita'  organizzativa  dello  stesso,  in  gruppi  legati al
territorio delle singole province.
    2.   Il   responsabile   del  servizio  volontario  di  vigilanza
ecologica:
      a) convoca  periodicamente  le  guardie ecologiche, fornendo ad
esse  tutti  gli  elementi  conoscitivi  sugli atti amministrativi, i
programmi,  i  piani  e le iniziative che interessano le attivita' da
svolgere nel territorio di competenza;
      b) predispone  gli  ordini  di  servizio indicando le zone dove
questo  deve  essere  espletato,  nonche'  le modalita' e la durata e
contemperando  la  disponibilita'  delle  guardie con le esigenze del
servizio;
      c) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul
corretto  uso  e  la  manutenzione  dei mezzi collettivi destinati al
servizio;
      d) riceve e inoltra alle autorita' competenti i verbali redatti
dalle guardie ecologiche;
      e) comunica   alla  competente  struttura  organizzativa  della
giunta  regionale  la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge
11 agosto 1991, n. 2 (Legge-quadro sul volontariato);
      f)  richiede  periodicamente  il rinnovo della nomina a guardia
giurata  e  dei  tesserini  personali;  la richiesta costituisce atto
dovuto,  salvo  che  non  sussistano  giustificati motivi riguardanti
l'organizzazione  del  servizio, da comunicarsi alla giunta regionale
per il relativo assenso;
      g) cura  il  rendiconto  annuale dei fondi, da trasmettere alla
provincia  territorialmente competente e, nel caso di enti gestori di
parchi  regionali,  alla  Regione  entro la fine del mese di febbraio
dell'anno  successivo,  unitamente  ad  una  relazione sull'attivita'
svolta;
      h) predispone  programmi  di  rilevamento  ambientale riservati
alle  guardie  ecologiche  volontarie  in  possesso di un brevetto di
specializzazione;  l'attivita'  di rilevamento ambientale puo' essere
espletata,  previ  accordi  con  gli  enti  interessati,  sull'intero
territorio regionale.
    3. I siti compresi nella rete ecologica Natura 2000, i biotopi ed
i  complessi  di  biotopi di particolare rilevanza, individuati nella
normativa   regionale  e  nei  piani  territoriali  di  coordinamento
provinciali,  sono  visitati  regolarmente  dalle  guardie ecologiche
volontarie,  le  quali  compilano  un formulario per ogni visita e un
rapporto annuale sullo stato di conservazione.
    4.  Il  direttore  del  parco  regionale ed il responsabile della
gestione  della riserva naturale regionale presentano annualmente una
relazione  alla  giunta  regionale  e alla provincia territorialmente
competente   sul  servizio  volontario  di  vigilanza  ecologica.  La
relazione  contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione
dell'ambiente,  con  particolare  riferimento  al  territorio a parco
naturale ed alla rete ecologica Natura 2000.