Art. 4.
Compiti degli enti organizzatori
1. Gli enti di cui all'Art. 3, comma 3, lettera a) e
l'amministrazione referente di cui all'Art. 3, comma 4:
a) organizzano i corsi di formazione delle aspiranti guardie
ecologiche volontarie sulla base delle direttive regionali di cui
all'Art. 3, comma 1, lettera b) volte ad uniformarne contenuti,
modalita' e termini sull'intero territorio della Regione;
b) designano un responsabile del servizio volontario di
vigilanza ecologica, scelto tra il personale con funzione di guardia
ecologica volontaria;
c) approvano con periodicita' annuale il programma delle
attivita' da svolgere e il rendiconto delle attivita' scelte, da
presentare alla provincia territorialmente competente e, nel caso di
enti gestori dei parchi regionali, alla Regione;
d) assicurano la cooperazione con le autorita' competenti per
il trasferimento del dati raccolti e delle rilevazioni effettuate
dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza
o di disastri di carattere ecologico;
e) articolano il servizio volontario di vigilanza ecologica
salvo l'unita' organizzativa dello stesso, in gruppi legati al
territorio delle singole province.
2. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza
ecologica:
a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad
esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i
programmi, i piani e le iniziative che interessano le attivita' da
svolgere nel territorio di competenza;
b) predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove
questo deve essere espletato, nonche' le modalita' e la durata e
contemperando la disponibilita' delle guardie con le esigenze del
servizio;
c) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul
corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al
servizio;
d) riceve e inoltra alle autorita' competenti i verbali redatti
dalle guardie ecologiche;
e) comunica alla competente struttura organizzativa della
giunta regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge
11 agosto 1991, n. 2 (Legge-quadro sul volontariato);
f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia
giurata e dei tesserini personali; la richiesta costituisce atto
dovuto, salvo che non sussistano giustificati motivi riguardanti
l'organizzazione del servizio, da comunicarsi alla giunta regionale
per il relativo assenso;
g) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla
provincia territorialmente competente e, nel caso di enti gestori di
parchi regionali, alla Regione entro la fine del mese di febbraio
dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attivita'
svolta;
h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservati
alle guardie ecologiche volontarie in possesso di un brevetto di
specializzazione; l'attivita' di rilevamento ambientale puo' essere
espletata, previ accordi con gli enti interessati, sull'intero
territorio regionale.
3. I siti compresi nella rete ecologica Natura 2000, i biotopi ed
i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella
normativa regionale e nei piani territoriali di coordinamento
provinciali, sono visitati regolarmente dalle guardie ecologiche
volontarie, le quali compilano un formulario per ogni visita e un
rapporto annuale sullo stato di conservazione.
4. Il direttore del parco regionale ed il responsabile della
gestione della riserva naturale regionale presentano annualmente una
relazione alla giunta regionale e alla provincia territorialmente
competente sul servizio volontario di vigilanza ecologica. La
relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione
dell'ambiente, con particolare riferimento al territorio a parco
naturale ed alla rete ecologica Natura 2000.