Art. 5.
                              E s a m i

    1  Al  termine  dei  corsi  di  formazione  le  aspiranti guardie
ecologiche  volontarie sostengono un esame davanti ad una commissione
regionale  nominata con decreto del Presidente della giunta regionale
e composta da:
      a) il   dirigente   della  competente  struttura  organizzativa
regionale in qualita' di presidente;
      b) quattro  esperti  in  discipline ecologiche e ambientali, di
cui due membri effettivi e due supplenti;
      c) quattro  esperti in discipline giuridiche, di cui due membri
effettivi e due supplenti;
      d)  due  funzionari  di  pubblica  sicurezza,  di cui un membro
effettivo ed uno supplente;
      e) due  funzionari  della  competente  struttura  organizzativa
regionale, di cui un membro effettivo ed uno supplente, designati dal
dirigente della struttura stessa;
      f) due  funzionari  del  Corpo  forestale  regionale, di cui un
membro  effettivo  ed uno supplente, designati dal direttore generale
competente.
    2 Il presidente designa un componente effettivo della commissione
quale  vice  presidente,  con  l'incarico  di  sostituirlo in caso di
assenza o impedimento.
    3.  La  commissione  opera  validamente  purche'  sia presente la
maggioranza  dei  suoi componenti; le relative funzioni di segreteria
sono  svolte da un impiegato della competente struttura organizzativa
regionale.
    4. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza,
nonche'   l'eventuale  rimborso  delle  spese  misura  stabilita  dal
provvedimento  di  cui all'Art. 26, comma 2, della legge regionale 10
marzo   1995,   n.   10  (Revisione  dell'ordinamento  del  personale
regionale).