Art. 5.
E s a m i
1 Al termine dei corsi di formazione le aspiranti guardie
ecologiche volontarie sostengono un esame davanti ad una commissione
regionale nominata con decreto del Presidente della giunta regionale
e composta da:
a) il dirigente della competente struttura organizzativa
regionale in qualita' di presidente;
b) quattro esperti in discipline ecologiche e ambientali, di
cui due membri effettivi e due supplenti;
c) quattro esperti in discipline giuridiche, di cui due membri
effettivi e due supplenti;
d) due funzionari di pubblica sicurezza, di cui un membro
effettivo ed uno supplente;
e) due funzionari della competente struttura organizzativa
regionale, di cui un membro effettivo ed uno supplente, designati dal
dirigente della struttura stessa;
f) due funzionari del Corpo forestale regionale, di cui un
membro effettivo ed uno supplente, designati dal direttore generale
competente.
2 Il presidente designa un componente effettivo della commissione
quale vice presidente, con l'incarico di sostituirlo in caso di
assenza o impedimento.
3. La commissione opera validamente purche' sia presente la
maggioranza dei suoi componenti; le relative funzioni di segreteria
sono svolte da un impiegato della competente struttura organizzativa
regionale.
4. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza,
nonche' l'eventuale rimborso delle spese misura stabilita dal
provvedimento di cui all'Art. 26, comma 2, della legge regionale 10
marzo 1995, n. 10 (Revisione dell'ordinamento del personale
regionale).