Art. 6.
Nomina a guardia giurata
1. I responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica
presentano istanza al prefetto territorialmente competente, ai sensi
dell'Art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il rilascio
del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro
che hanno superato l'esame e siano in possesso dei requisiti previsti
dall'Art. 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
2. I decreti di approvazione delle nomine di guardia giurata sono
trasmessi alla provincia, sul cui territorio ha sede l'ente
organizzatore, per il provvedimento di incarico di cui all'Art. 7.