Art. 6.
                      Nomina a guardia giurata

    1.  I responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica
presentano  istanza al prefetto territorialmente competente, ai sensi
dell'Art.  133  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza
approvato  con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il rilascio
del  decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro
che hanno superato l'esame e siano in possesso dei requisiti previsti
dall'Art.  138  del  citato  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza.
    2. I decreti di approvazione delle nomine di guardia giurata sono
trasmessi   alla   provincia,  sul  cui  territorio  ha  sede  l'ente
organizzatore, per il provvedimento di incarico di cui all'Art. 7.