Art. 7.
              Incarico di guardia ecologica volontaria

    1.  La provincia, sul cui territorio ha sede l'ente organizzatore
e   su  proposta  dello  stesso,  conferisce  l'incarico  di  guardia
ecologica  volontaria  ai  volontari  nominati  guardie  giurate;  il
decreto  di  incarico individua l'ambito territoriale di competenza e
le  norme  oggetto del potere di accertamento in conformita' a quanto
previsto  dal  decreto  del  Presidente della giunta regionale di cui
all'Art.  3,  comma  1,  lettera a).  Il  potere di accertamento puo'
essere   esteso   alle  norme  contenute  in  regolamenti  di  parchi
regionali,   province,   comunita'  montane  e  comuni  capoluogo  di
provincia, previe intese con gli enti stessi.
    2.  La  guardia  ecologica  e'  ammessa  all'esercizio  delle sue
funzioni  dopo aver prestato giuramento davanti al sindaco del comune
di residenza o ad un suo delegato, ai sensi dell'art. 231 del decreto
legislativo  19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado).
    3   Nell'espletamento   del  servizio  di  istituto,  la  guardia
ecologica  porta  il  distintivo  approvato  dal  prefetto  ai  sensi
dell'Art.  254  del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione
del  regolamento  per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza).