Art. 7.
Incarico di guardia ecologica volontaria
1. La provincia, sul cui territorio ha sede l'ente organizzatore
e su proposta dello stesso, conferisce l'incarico di guardia
ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate; il
decreto di incarico individua l'ambito territoriale di competenza e
le norme oggetto del potere di accertamento in conformita' a quanto
previsto dal decreto del Presidente della giunta regionale di cui
all'Art. 3, comma 1, lettera a). Il potere di accertamento puo'
essere esteso alle norme contenute in regolamenti di parchi
regionali, province, comunita' montane e comuni capoluogo di
provincia, previe intese con gli enti stessi.
2. La guardia ecologica e' ammessa all'esercizio delle sue
funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al sindaco del comune
di residenza o ad un suo delegato, ai sensi dell'art. 231 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado).
3 Nell'espletamento del servizio di istituto, la guardia
ecologica porta il distintivo approvato dal prefetto ai sensi
dell'Art. 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza).