Art. 8.
Doveri delle guardie ecologiche volontarie
Nell'espletamento delle sue funzioni la guardia ecologica
volontaria, oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, deve:
a) assicurare almeno dieci ore di servizio mensili, dando
comunicazione della disponibilita' di giornate e di orari;
b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e localita'
indicate nell'ordine di servizio redatto dal responsabile;
c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
d) compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i
rapporti di servizio, nonche' i verbali, facendoli pervenire nelle
successive quarantotto ore al responsabile del servizio dell'ente
organizzatore;
e) qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il
distintivo;
f) usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione.
2. Al fine dell'espletamento del servizio le guardie ecologiche
volontarie che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di
usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di
flessibilita' di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai
contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con
l'organizzazione aziendale o d'ufficio.