Art. 8.
             Doveri delle guardie ecologiche volontarie

    Nell'espletamento   delle   sue  funzioni  la  guardia  ecologica
volontaria,  oltre  a  quanto previsto dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, deve:
      a) assicurare  almeno  dieci  ore  di  servizio  mensili, dando
comunicazione della disponibilita' di giornate e di orari;
      b) svolgere  le  proprie  funzioni  nei modi, orari e localita'
indicate nell'ordine di servizio redatto dal responsabile;
      c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
      d) compilare  in  modo  chiaro  e  completo  i  formulari  ed i
rapporti  di  servizio,  nonche' i verbali, facendoli pervenire nelle
successive  quarantotto  ore  al  responsabile del servizio dell'ente
organizzatore;
      e) qualificarsi  esibendo  il  tesserino personale e portare il
distintivo;
      f) usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione.
    2.  Al  fine dell'espletamento del servizio le guardie ecologiche
volontarie   che   siano   lavoratori  dipendenti  hanno  diritto  di
usufruire,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  delle forme di
flessibilita'  di  orario  di  lavoro o delle turnazioni previste dai
contratti   o   dagli   accordi   collettivi,   compatibilmente   con
l'organizzazione aziendale o d'ufficio.