Art. 9.
Sospensione e revoca dell'incarico
1. L'ente organizzatore del servizio e' tenuto a segnalare alla
provincia, nonche' al prefetto competenti per territorio, ogni
irregolarita' riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed
addebitabili al comportamento delle guardie ecologiche volontarie,
anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei
casi piu' gravi, di revoca dell'incarico, che competono alla
provincia.
2. I procedimenti di cui al comma 1 garantiscono il rispetto del
principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica;
dall'avvio dei suddetti procedimenti e fino alla loro conclusione, le
guardie ecologiche sono in via cautelare sospese dall'incarico.
3 I provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente
comunicati al Prefetto competente.
4. Nei casi di dimissioni, revoca e decadenza dall'incarico, la
guardia ecologica volontaria restituisce all'ente organizzatore un
tesserrino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e
attrezzature personali.