Art. 9.
                 Sospensione e revoca dell'incarico

    1.  L'ente  organizzatore del servizio e' tenuto a segnalare alla
provincia,  nonche'  al  prefetto  competenti  per  territorio,  ogni
irregolarita'  riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed
addebitabili  al  comportamento  delle guardie ecologiche volontarie,
anche  ai  fini  degli  eventuali provvedimenti di sospensione o, nei
casi   piu'  gravi,  di  revoca  dell'incarico,  che  competono  alla
provincia.
    2.  I procedimenti di cui al comma 1 garantiscono il rispetto del
principio  del  contraddittorio  e  del  diritto alla difesa tecnica;
dall'avvio dei suddetti procedimenti e fino alla loro conclusione, le
guardie ecologiche sono in via cautelare sospese dall'incarico.
    3  I provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente
comunicati al Prefetto competente.
    4.  Nei  casi di dimissioni, revoca e decadenza dall'incarico, la
guardia  ecologica  volontaria  restituisce all'ente organizzatore un
tesserrino,  il  distintivo  e,  se  in  dotazione, gli altri mezzi e
attrezzature personali.