Art. 10. Documentazione progettuale 1. Per l'ammissione al finanziamento degli interventi e delle attivita' di cui all'Art. 6, comma 2, l'istanza di finanziamento e' altresi' corredata dagli elaborati progettuali, da redigersi in conformita' alle disposizioni dell'Art. 10 del decreto ministeriale n. 471/1999 fino all'emanazione del regolamento regionale di cui all'Art. 17, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 26/2003. 2. Il piano di caratterizzazione presentato a corredo dell'istanza di finanziamento per la realizzazione dell'intervento di caratterizzazione e il progetto definitivo/esecutivo, presentato a corredo dell'istanza di finanziamento per la realizzazione dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e' corredato dal quadro economico di spesa dettagliato nelle singole voci e redatto con la previsione dei fabbisogni di cassa occorrenti previsti dal programma temporale degli interventi. 3. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi comporti una attivita' pluriennale, le previsioni dei fabbisogni di cassa devono essere riferite e distinte per ogni esercizio finanziario. 4. Per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e' fatto salvo quanto previsto all'Art. 7 del decreto ministeriale n. 471/1999.