Art. 10.
                     Documentazione progettuale
    1.  Per  l'ammissione  al  finanziamento degli interventi e delle
attivita'  di  cui all'Art. 6, comma 2, l'istanza di finanziamento e'
altresi'  corredata  dagli  elaborati  progettuali,  da  redigersi in
conformita'  alle  disposizioni dell'Art. 10 del decreto ministeriale
n.  471/1999  fino  all'emanazione  del  regolamento regionale di cui
all'Art. 17, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 26/2003.
    2.   Il   piano   di   caratterizzazione   presentato  a  corredo
dell'istanza di finanziamento per la realizzazione dell'intervento di
caratterizzazione  e  il  progetto definitivo/esecutivo, presentato a
corredo   dell'istanza   di   finanziamento   per   la  realizzazione
dell'intervento  di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con
misure  di  sicurezza,  di messa in sicurezza permanente e' corredato
dal  quadro  economico  di  spesa  dettagliato  nelle  singole voci e
redatto con la previsione dei fabbisogni di cassa occorrenti previsti
dal programma temporale degli interventi.
    3. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi comporti una
attivita'  pluriennale,  le previsioni dei fabbisogni di cassa devono
essere riferite e distinte per ogni esercizio finanziario.
    4.  Per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e' fatto
salvo   quanto  previsto  all'Art.  7  del  decreto  ministeriale  n.
471/1999.