Art. 11. Spese non ammesse a finanziamento 1. Non sono ammesse a finanziamento: a) le spese relative alle indagini preliminari e ad eventuali interventi effettuati, propedeutiche alla stesura del piano della caratterizzazione di cui all'Art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 471/1999; b) le spese relative alla rimozione, all'avvio a recupero ed allo smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, effettuate ai fini dell'accertamento del superamento o del pericolo concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 471/1999; c) le spese relative alle attivita' di riqualificazione e recupero paesaggistico del sito che non interagiscono con le opere di salvaguardia e di tutela dello stato qualitativo delle matrici ambientali cosi' come definito dagli obiettivi di bonifica approvati nel progetto definitivo; d) le spese non direttamente connesse alle attivita' di cui all'Art. 6; e) le spese relative all'indizione e all'aggiudicazione dell'appalto in capo al comune committente dell'intervento di bonifica; f) gli onorari spettanti a terzi per ricorsi legati alle procedure di affidamento dei lavori/servizi; g) le spese relative a pareri legali in merito a controversie derivanti dalle determinazioni assunte per l'appalto e per l'esecuzione del contratto; h) le spese per le consulenze; i) le spese per il patrocinio legale; j) il compenso accessorio al responsabile del procedimento tecnico-amministrativo in carico al comune; k) le spese dell'esproprio ed ogni altra spesa o costo posti a carico dell'affidatario; l) le spese per le procedure a evidenza pubblica di cui all'Art. 21 della legge regionale n. 26/2003.