Art. 11.
                  Spese non ammesse a finanziamento
    1. Non sono ammesse a finanziamento:
      a) le  spese  relative alle indagini preliminari e ad eventuali
interventi  effettuati,  propedeutiche  alla  stesura del piano della
caratterizzazione   di   cui   all'Art.  10,  comma  2,  del  decreto
ministeriale n. 471/1999;
      b) le  spese  relative  alla rimozione, all'avvio a recupero ed
allo   smaltimento  di  rifiuti  abbandonati  o  depositati  in  modo
incontrollato, effettuate ai fini dell'accertamento del superamento o
del  pericolo  concreto  e  attuale  di  superamento  dei  valori  di
concentrazione  limite  accettabili  di  cui all'Art. 3, comma 1, del
decreto ministeriale n. 471/1999;
      c) le  spese  relative  alle  attivita'  di  riqualificazione e
recupero paesaggistico del sito che non interagiscono con le opere di
salvaguardia  e  di  tutela  dello  stato  qualitativo  delle matrici
ambientali  cosi' come definito dagli obiettivi di bonifica approvati
nel progetto definitivo;
      d) le  spese  non  direttamente  connesse alle attivita' di cui
all'Art. 6;
      e) le   spese   relative   all'indizione  e  all'aggiudicazione
dell'appalto   in  capo  al  comune  committente  dell'intervento  di
bonifica;
      f) gli  onorari  spettanti  a  terzi  per  ricorsi  legati alle
procedure di affidamento dei lavori/servizi;
      g) le  spese  relative a pareri legali in merito a controversie
derivanti   dalle   determinazioni   assunte   per  l'appalto  e  per
l'esecuzione del contratto;
      h) le spese per le consulenze;
      i) le spese per il patrocinio legale;
      j)  il  compenso  accessorio  al  responsabile del procedimento
tecnico-amministrativo in carico al comune;
      k)  le spese dell'esproprio ed ogni altra spesa o costo posti a
carico dell'affidatario;
      l)  le  spese  per  le  procedure  a  evidenza  pubblica di cui
all'Art. 21 della legge regionale n. 26/2003.