Art. 12.
              Modalita' di erogazione dei finanziamenti
    1.   I   provvedimenti   di   impegno  finanziario-contabile  per
l'esecuzione di quanto disposto all'Art. 6, comma 2, sono assunti dal
dirigente    dell'unita'    organizzativa   competente,   a   seguito
dell'istruttoria   tecnico-amministrativa,   esperita   dagli  uffici
preposti e secondo la programmazione economico-finanziaria deliberata
dalla giunta regionale di cui all'Art. 8.
    2.  L'erogazione  delle  somme  impegnate  per l'esecuzione degli
interventi,  e'  disposta,  secondo  le  procedure  di cui alla legge
regionale   31 marzo   1978,  n.  34  (Norme  sulle  procedure  della
programmazione,  sul bilancio e sulla contabilita' della regione), in
ottemperanza al disposto dell'Art. 1, comma 1, lettera e) della legge
regionale  22 gennaio  1999,  n.  2  (Misure  per  la  programmazione
regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo
regionale  e  interventi  istituzionali  e  programmatici con rilievo
finanziario),  sulla  base  della  presentazione della documentazione
probatoria  circa  la necessita' dell'utilizzo della quota assegnata,
cosi'  come  indicata  nel  programma degli interventi presentato per
l'assunzione dell'impegno di spesa.
    3.  A  tal  fine  il comune presenta un rendiconto, producendo la
documentazione probatoria, costituita:
      a) per i lavori, da:
        1) stato di avanzamento lavori;
        2) determina comunale di assunzione di impegno;
        3) certificato di pagamento;
        4) fattura.
      b) per le spese diverse, da:
        1) determina comunale di incarico;
        2) certificato di pagamento;
        3) fattura o parcella.
    4.  La  trasmissione  della documentazione per l'erogazione delle
spese   relative  alla  prima  quota  del  fabbisogno  di  cassa,  e'
accompagnata dalla documentazione relativa all'appalto lavori/servizi
esperito,   costituita   dagli   atti   di   gara,   dal   contratto,
dall'assegnazione lavori e dal certificato di inizio lavori.
    5  Nel caso in cui l'espletamento dell'appalto dei lavori/servizi
comporti  una  revisione  del  quadro  economico, ovvero del progetto
esecutivo,  lo  stesso  e' trasmesso alla Regione unitamente ai nuovi
fabbisogni  di  cassa  occorrenti,  previsti dal nuovo cronoprogramma
degli interventi.
    6.   Nel  caso  di  interventi  che  prevedano  un  finanziamento
pluriennale,  i  ritardi  alla realizzazione ed all'avanzamento degli
stessi  cosi'  come  riportati nelle cronoprogramma degli interventi,
puo'  comportare  una  modifica  degli  importi  oggetto  di  impegno
riferiti   al   singolo  esercizio  finanziario,  in  relazione  alla
disponibilita' di bilancio.
    7. Le somme impegnate e non liquidabili costituiscono economia di
spesa  ed  il  loro  utilizzo  per  eventuali spese sopravvenute, non
inserite  nel  quadro  economico  oggetto  di  impegno possono essere
liquidate  al  soggetto  beneficiario  contestualmente  alla  formale
autorizzazione  da parte dell'ente concedente, previa rendicontazione
e  verifica  dello  stesso  sulla  corretta gestione amministrativa e
contabile dell'intervento effettuato.
    8.  Ai  fini  dell'erogazione  del  contributo  impegnato  per le
attivita' di progettazione degli interventi il comune trasmette:
      a) copia della fattura emessa dal progettista incaricato;
      b) determina di assunzione di impegno di spesa.
    9.   I   provvedimenti   di   impegno  finanziario-contabile  per
l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, sono
assunti   dal   dirigente   dell'unita'   organizzativa   competente,
contestualmente  all'erogazione  del contributo richiesto, sulla base
di quanto disposto dall'Art. 8, comma 9.