Art. 12. Modalita' di erogazione dei finanziamenti 1. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'esecuzione di quanto disposto all'Art. 6, comma 2, sono assunti dal dirigente dell'unita' organizzativa competente, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, esperita dagli uffici preposti e secondo la programmazione economico-finanziaria deliberata dalla giunta regionale di cui all'Art. 8. 2. L'erogazione delle somme impegnate per l'esecuzione degli interventi, e' disposta, secondo le procedure di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione), in ottemperanza al disposto dell'Art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario), sulla base della presentazione della documentazione probatoria circa la necessita' dell'utilizzo della quota assegnata, cosi' come indicata nel programma degli interventi presentato per l'assunzione dell'impegno di spesa. 3. A tal fine il comune presenta un rendiconto, producendo la documentazione probatoria, costituita: a) per i lavori, da: 1) stato di avanzamento lavori; 2) determina comunale di assunzione di impegno; 3) certificato di pagamento; 4) fattura. b) per le spese diverse, da: 1) determina comunale di incarico; 2) certificato di pagamento; 3) fattura o parcella. 4. La trasmissione della documentazione per l'erogazione delle spese relative alla prima quota del fabbisogno di cassa, e' accompagnata dalla documentazione relativa all'appalto lavori/servizi esperito, costituita dagli atti di gara, dal contratto, dall'assegnazione lavori e dal certificato di inizio lavori. 5 Nel caso in cui l'espletamento dell'appalto dei lavori/servizi comporti una revisione del quadro economico, ovvero del progetto esecutivo, lo stesso e' trasmesso alla Regione unitamente ai nuovi fabbisogni di cassa occorrenti, previsti dal nuovo cronoprogramma degli interventi. 6. Nel caso di interventi che prevedano un finanziamento pluriennale, i ritardi alla realizzazione ed all'avanzamento degli stessi cosi' come riportati nelle cronoprogramma degli interventi, puo' comportare una modifica degli importi oggetto di impegno riferiti al singolo esercizio finanziario, in relazione alla disponibilita' di bilancio. 7. Le somme impegnate e non liquidabili costituiscono economia di spesa ed il loro utilizzo per eventuali spese sopravvenute, non inserite nel quadro economico oggetto di impegno possono essere liquidate al soggetto beneficiario contestualmente alla formale autorizzazione da parte dell'ente concedente, previa rendicontazione e verifica dello stesso sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell'intervento effettuato. 8. Ai fini dell'erogazione del contributo impegnato per le attivita' di progettazione degli interventi il comune trasmette: a) copia della fattura emessa dal progettista incaricato; b) determina di assunzione di impegno di spesa. 9. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, sono assunti dal dirigente dell'unita' organizzativa competente, contestualmente all'erogazione del contributo richiesto, sulla base di quanto disposto dall'Art. 8, comma 9.