Art. 14. Revoca finanziamenti 1. La Regione provvede alla revoca del finanziamento impegnato se: a) al termine dell'esercizio finanziario nel quale e' stato assunto l'impegno, non risultino avviate le procedure per l'appalto dei lavori servizi; b) non venga dato inizio ai lavori previsti dal progetto entro i successivi tre mesi dalla data di assegnazione dei lavori; c) si riscontri difformita' o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonche' dei principi legati alla buona gestione della spesa. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e b), la revoca non puo' essere disposta se il ritardo dipende da provvedimento del giudice che incide sulla procedura disciplinata dal presente regolamento. Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia. Milano, 28 febbraio 2005 FORMIGONI Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1173 del 16 febbraio 2005.