Art. 14.
                        Revoca finanziamenti
    1.  La  Regione  provvede alla revoca del finanziamento impegnato
se:
      a) al  termine  dell'esercizio  finanziario  nel quale e' stato
assunto  l'impegno,  non risultino avviate le procedure per l'appalto
dei lavori servizi;
      b) non  venga dato inizio ai lavori previsti dal progetto entro
i successivi tre mesi dalla data di assegnazione dei lavori;
      c) si  riscontri difformita' o incongruenza delle voci di spesa
rendicontate,  rispetto  agli  obiettivi indicati negli interventi da
porre  in  essere,  nonche'  dei  principi legati alla buona gestione
della spesa.
    2.  Nei  casi  di  cui  alle  lettere a) e b), la revoca non puo'
essere  disposta  se  il ritardo dipende da provvedimento del giudice
che incide sulla procedura disciplinata dal presente regolamento.
    Il  presente  regolamento  regionale e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Lombardia.
      Milano, 28 febbraio 2005
                              FORMIGONI

Approvato  con  deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1173 del
16 febbraio 2005.