Art. 2. Caratterizzazione del sito 1. Il comune verifica le condizioni di cui all'Art. 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'Art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) e con ordinanza ingiunge al responsabile dell'inquinamento la redazione di un piano della caratterizzazione dell'area. 2. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda, il comune richiede al proprietario del fondo di procedere alla redazione del piano della caratterizzazione indicando un termine entro cui provvedere. 3. Qualora il proprietario o il responsabile dell'inquinamento non provvedano nel termine assegnato, e non vi e un soggetto interessato, ai sensi dell'Art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999, il comune procede alla redazione del piano della caratterizzazione. 4. Redatto il piano della caratterizzazione, il comune procede alla sua approvazione secondo le procedure di cui all'Art. 10, comma 4, del decreto ministeriale n. 471/1999 e fissa un termine per la sua esecuzione da parte del soggetto responsabile dell'inquinamento o del proprietario del sito o del soggetto interessato ai sensi dell'Art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999. 5. Le spese sostenute per la redazione del piano della caratterizzazione e per l'esecuzione delle indagini in esso previste possono essere oggetto di finanziamento regionale secondo quanto indicato dall'Art. 7, comma 1 ed in tal caso costituiscono oggetto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ed essendo finalizzate alla bonifica del sito costituiscono operazione iscrivibile a privilegio speciale immobiliare di cui all'Art. 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nonche' a privilegio generale mobiliare.