Art. 2.
                     Caratterizzazione del sito
    1. Il comune verifica le condizioni di cui all'Art. 4 del decreto
ministeriale  25 ottobre  1999,  n. 471 (Regolamento recante criteri,
procedure  e  modalita'  per  la messa in sicurezza, la bonifica e il
ripristino  ambientale  dei siti inquinati, ai sensi dell'Art. 17 del
decreto   legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,   e  successive
modificazioni   e   integrazioni)   e   con   ordinanza  ingiunge  al
responsabile   dell'inquinamento  la  redazione  di  un  piano  della
caratterizzazione dell'area.
    2.    Qualora   il   responsabile   dell'inquinamento   non   sia
individuabile  o non provveda, il comune richiede al proprietario del
fondo  di  procedere alla redazione del piano della caratterizzazione
indicando un termine entro cui provvedere.
    3.  Qualora  il  proprietario o il responsabile dell'inquinamento
non  provvedano  nel  termine  assegnato,  e  non  vi  e  un soggetto
interessato,  ai  sensi  dell'Art.  9  del  decreto  ministeriale  n.
471/1999,   il   comune   procede  alla  redazione  del  piano  della
caratterizzazione.
    4.  Redatto  il  piano della caratterizzazione, il comune procede
alla  sua  approvazione  secondo  le  procedure  di  cui all'Art. 10,
comma 4,  del decreto ministeriale n. 471/1999 e fissa un termine per
la    sua    esecuzione    da   parte   del   soggetto   responsabile
dell'inquinamento   o  del  proprietario  del  sito  o  del  soggetto
interessato   ai  sensi  dell'Art.  9  del  decreto  ministeriale  n.
471/1999.
    5.   Le   spese  sostenute  per  la  redazione  del  piano  della
caratterizzazione  e per l'esecuzione delle indagini in esso previste
possono  essere  oggetto  di  finanziamento  regionale secondo quanto
indicato dall'Art. 7, comma 1 ed in tal caso costituiscono oggetto di
rivalsa  nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ed essendo
finalizzate   alla   bonifica   del   sito  costituiscono  operazione
iscrivibile  a  privilegio  speciale  immobiliare di cui all'Art. 17,
comma  11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione
delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui  rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio),
nonche' a privilegio generale mobiliare.