Art. 3. Progetto preliminare e definitivo di bonifica 1. Il comune ingiunge al responsabile dell'inquinamento di redigere il progetto preliminare e successivamente il progetto definitivo. 2. Qualora il proprietario dell'area o il responsabile dell'inquinamento non provvedano a presentare il progetto preliminare ed il successivo progetto definitivo di bonifica, e non vi e un soggetto interessato, ai sensi dell'Art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999, il comune procede alla redazione dei progetti medesimi. 3. Redatto il progetto preliminare ed il progetto definitivo, il comune procede alla loro approvazione secondo le procedure di cui all'Art. 10, commi 5 e 9 del decreto ministeriale n. 471/1999. 4. Le spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo possono essere oggetto di finanziamento regionale secondo quanto indicato all'Art. 7, comma 1, ed in tal caso costituiscono oggetto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ed essendo finalizzate alla bonifica del sito costituiscono operazione iscrivibile a privilegio speciale immobiliare di cui all'Art. 17, comma 11, del decreto legislativo n. 22/1997, nonche' a privilegio generale mobiliare.