Art. 3.
            Progetto preliminare e definitivo di bonifica
    1.  Il  comune  ingiunge  al  responsabile  dell'inquinamento  di
redigere  il  progetto  preliminare  e  successivamente  il  progetto
definitivo.
    2.   Qualora   il   proprietario   dell'area  o  il  responsabile
dell'inquinamento non provvedano a presentare il progetto preliminare
ed  il  successivo  progetto  definitivo  di  bonifica, e non vi e un
soggetto  interessato,  ai sensi dell'Art. 9 del decreto ministeriale
n. 471/1999, il comune procede alla redazione dei progetti medesimi.
    3.  Redatto il progetto preliminare ed il progetto definitivo, il
comune  procede  alla  loro  approvazione secondo le procedure di cui
all'Art. 10, commi 5 e 9 del decreto ministeriale n. 471/1999.
    4. Le spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e
del  progetto  definitivo  possono  essere  oggetto  di finanziamento
regionale secondo quanto indicato all'Art. 7, comma 1, ed in tal caso
costituiscono  oggetto  di  rivalsa  nei  confronti  del responsabile
dell'inquinamento,  ed  essendo  finalizzate  alla  bonifica del sito
costituiscono    operazione   iscrivibile   a   privilegio   speciale
immobiliare  di cui all'Art. 17, comma 11, del decreto legislativo n.
22/1997, nonche' a privilegio generale mobiliare.