Art. 4.
                       Procedura di esproprio
    1.  Approvato  il  progetto  definitivo  di  bonifica,  il comune
diffida  il  responsabile dell'inquinamento ad eseguire le operazioni
di bonifica cosi' come autorizzate.
    2 Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile
o non abbia provveduto entro il termine assegnato, il comune richiede
al  proprietario  del fondo di dare attuazione al progetto definitivo
indicando  un termine entro cui provvedere, avvertendolo che, qualora
non  provveda,  il  comune  puo' procedere all'esproprio dell'area ai
fini dell'Art. 21 della legge regionale n. 26/2003.
    3.  Qualora  il  proprietario o il responsabile dell'inquinamento
non  provvedano  nel  termine  assegnato  e  non  vi  e'  un soggetto
interessato   ai  sensi  dell'Art.  9  del  decreto  ministeriale  n.
471/1999,  il  comune,  ai  sensi  dell'Art. 17, comma 9, del decreto
legislativo  n.  22/1997 ovvero dall'Art. 14 del decreto ministeriale
n.  471/1999,  provvede  d'ufficio all'esecuzione degli interventi di
bonifica,  fermo  restando  quanto previsto dall'Art. 7, comma 2, del
presente  regolamento,  ovvero procede ad avviare la procedura di cui
all'Art. 21, commi 2 e 3, della legge regionale n. 26/2003.
    4.  Il comune procede all'esproprio delle aree da bonificare, nel
rispetto  del  testo  unico in materia di espropriazione per pubblica
utilita'  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001,   n.   327   (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di espropriazione per pubblica utilita' -
Testo A) come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n.
302  (Modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica   8 giugno   2001,  n.  327,  recante  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita) e delle leggi regionali in materia.