Art. 4. Procedura di esproprio 1. Approvato il progetto definitivo di bonifica, il comune diffida il responsabile dell'inquinamento ad eseguire le operazioni di bonifica cosi' come autorizzate. 2 Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non abbia provveduto entro il termine assegnato, il comune richiede al proprietario del fondo di dare attuazione al progetto definitivo indicando un termine entro cui provvedere, avvertendolo che, qualora non provveda, il comune puo' procedere all'esproprio dell'area ai fini dell'Art. 21 della legge regionale n. 26/2003. 3. Qualora il proprietario o il responsabile dell'inquinamento non provvedano nel termine assegnato e non vi e' un soggetto interessato ai sensi dell'Art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999, il comune, ai sensi dell'Art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22/1997 ovvero dall'Art. 14 del decreto ministeriale n. 471/1999, provvede d'ufficio all'esecuzione degli interventi di bonifica, fermo restando quanto previsto dall'Art. 7, comma 2, del presente regolamento, ovvero procede ad avviare la procedura di cui all'Art. 21, commi 2 e 3, della legge regionale n. 26/2003. 4. Il comune procede all'esproprio delle aree da bonificare, nel rispetto del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' - Testo A) come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita) e delle leggi regionali in materia.