Art. 5.
     Procedura a evidenza pubblica di cui all'Art. 21, comma 2,
                  della legge regionale n. 26/2003
    1.  Il  comune,  ad  avvenuta  espropriazione  dell'area, procede
all'indizione  della  gara  a  evidenza  pubblica di cui all'Art. 21,
comma 2,  della legge regionale n. 26/2003, nel rispetto dei principi
fondamentali  stabiliti dalle leggi vigenti in materia di appalti dei
lavori  pubblici  o  dei  servizi,  al  fine  dell'individuazione del
soggetto attuatore degli interventi di bonifica.
    2.  Il  bando  di  gara, oltre agli elementi previsti dalle leggi
sopra  richiamate,  indica  le  spese ed i costi di cui l'affidatario
deve   farsi   carico,   comprensivi   dell'indennita'  e  dei  costi
d'esproprio  e  delle  spese  sostenute  per  la redazione delle fasi
progettuali e l'esecuzione della caratterizzazione.
    3.  Nel bando di gara sono indicati altresi' gli elementi utili a
garantire   quanto  previsto  dall'Art.  21,  comma  3,  della  legge
regionale n. 26/2003.