Art. 5. Procedura a evidenza pubblica di cui all'Art. 21, comma 2, della legge regionale n. 26/2003 1. Il comune, ad avvenuta espropriazione dell'area, procede all'indizione della gara a evidenza pubblica di cui all'Art. 21, comma 2, della legge regionale n. 26/2003, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi vigenti in materia di appalti dei lavori pubblici o dei servizi, al fine dell'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di bonifica. 2. Il bando di gara, oltre agli elementi previsti dalle leggi sopra richiamate, indica le spese ed i costi di cui l'affidatario deve farsi carico, comprensivi dell'indennita' e dei costi d'esproprio e delle spese sostenute per la redazione delle fasi progettuali e l'esecuzione della caratterizzazione. 3. Nel bando di gara sono indicati altresi' gli elementi utili a garantire quanto previsto dall'Art. 21, comma 3, della legge regionale n. 26/2003.