Art. 6. Oggetto e, misura del finanziamento regionale 1. Ai fini di concorrere all'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate, la Regione puo' concedere, alle condizioni di cui all'Art. 7 e per gli interventi di cui al presente articolo, contributi a favore dei comuni i quali provvedano d'ufficio a realizzare le operazioni previste dall'Art. 17, comma 9, del decreto-legge n. 22/1997. 2. Sono oggetto di finanziamento i seguenti interventi per i quali sussistano le condizioni di cui all'Art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22/1997 ovvero all'Art. 14 del decreto ministeriale n. 471/1999: a) gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente alle condizioni di cui all'Art. 9, comma 4; b) gli interventi di caratterizzazione dell'area alle condizioni di cui all'Art. 9, comma 5; c) la progettazione degli interventi, redatti nel rispetto dei tre livelli di approfondimento tecnico stabiliti dall'Art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 471/1999, alle condizioni di cui all'Art. 9, comma 6. 3. Sono altresi' oggetto di finanziamento gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza secondo le condizioni di cui all'Art. 8, comma 9. 4. Il finanziamento e concesso nel limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.