Art. 6.
            Oggetto e, misura del finanziamento regionale
    1.  Ai fini di concorrere all'attuazione di misure urgenti per la
bonifica   di   aree  inquinate,  la  Regione  puo'  concedere,  alle
condizioni  di cui all'Art. 7 e per gli interventi di cui al presente
articolo, contributi a favore dei comuni i quali provvedano d'ufficio
a  realizzare  le  operazioni  previste  dall'Art.  17,  comma 9, del
decreto-legge n. 22/1997.
    2.  Sono  oggetto  di  finanziamento  i seguenti interventi per i
quali  sussistano  le  condizioni  di  cui  all'Art. 17, comma 9, del
decreto  legislativo  n.  22/1997  ovvero  all'Art.  14  del  decreto
ministeriale n. 471/1999:
      a) gli  interventi  di  bonifica  e  ripristino  ambientale, di
bonifica  con  misure  di sicurezza, di messa in sicurezza permanente
alle condizioni di cui all'Art. 9, comma 4;
      b) gli   interventi   di   caratterizzazione   dell'area   alle
condizioni di cui all'Art. 9, comma 5;
      c) la  progettazione degli interventi, redatti nel rispetto dei
tre  livelli di approfondimento tecnico stabiliti dall'Art. 10, comma
1,  del  decreto  ministeriale  n.  471/1999,  alle condizioni di cui
all'Art. 9, comma 6.
    3. Sono altresi' oggetto di finanziamento gli interventi di messa
in  sicurezza  d'emergenza  secondo  le condizioni di cui all'Art. 8,
comma 9.
    4.  Il  finanziamento  e  concesso nel limite massimo del 100 per
cento della spesa ritenuta ammissibile.