Art. 7. Soggetti ammessi a finanziamento 1. Possono accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o piu' siti contaminati di cui al decreto ministeriale n. 471/1999, per la realizzazione degli interventi e delle attivita' di cui all'Art. 6, comma 2, lettere b) e c), secondo le priorita' stabilite dai requisiti e i dai criteri definiti dal piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate redatto ai sensi dell'Art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997 e approvato con deliberazione di Consiglio regionale 17 febbraio 2004, n. 958 (Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell'Art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, indicante le priorita' di intervento sui siti inquinati presenti sul territorio nazionale). 2. Possono accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o piu' siti contaminati di cui al decreto ministeriale n. 471/1999, per la realizzazione degli interventi di cui all'Art. 6, comma 2, lettera a), secondo le priorita' stabilite dai requisiti e dai criteri definiti dal piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate redatto ai sensi dell'Art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997 e approvato con deliberazione di Consiglio regionale 17 febbraio 2004, n. 958, che abbiano esperito infruttuosamente la procedura di cui all'Art. 21, commi 2 e 3, della legge regionale n. 26/2003, ovvero che si trovino nell'impossibilita' giuridica di dar seguito alla procedura di evidenza pubblica. 3. Possono altresi' accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o piu' siti per i quali e' necessaria l'adozione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza di cui al decreto ministeriale n. 471/1999, a carico del soggetto obbligato per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.