Art. 7.
                  Soggetti ammessi a finanziamento
    1.  Possono accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio
sono  presenti  uno  o  piu'  siti  contaminati  di  cui  al  decreto
ministeriale  n.  471/1999,  per  la realizzazione degli interventi e
delle  attivita' di cui all'Art. 6, comma 2, lettere b) e c), secondo
le  priorita'  stabilite  dai  requisiti e i dai criteri definiti dal
piano  regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate redatto ai
sensi  dell'Art.  22,  comma 5,  del decreto legislativo n. 22/1997 e
approvato  con deliberazione di Consiglio regionale 17 febbraio 2004,
n. 958 (Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai
sensi  dell'Art.  22,  comma 5,  del  decreto legislativo n. 22/1997,
indicante  le priorita' di intervento sui siti inquinati presenti sul
territorio nazionale).
    2.  Possono accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio
sono  presenti  uno  o  piu'  siti  contaminati  di  cui  al  decreto
ministeriale  n.  471/1999,  per la realizzazione degli interventi di
cui  all'Art.  6, comma 2, lettera a), secondo le priorita' stabilite
dai  requisiti e dai criteri definiti dal piano regionale stralcio di
bonifica delle aree inquinate redatto ai sensi dell'Art. 22, comma 5,
del  decreto  legislativo n. 22/1997 e approvato con deliberazione di
Consiglio  regionale  17 febbraio  2004, n. 958, che abbiano esperito
infruttuosamente  la procedura di cui all'Art. 21, commi 2 e 3, della
legge regionale n. 26/2003, ovvero che si trovino nell'impossibilita'
giuridica di dar seguito alla procedura di evidenza pubblica.
    3.  Possono  altresi'  accedere al finanziamento i comuni nel cui
territorio  sono  presenti  uno o piu' siti per i quali e' necessaria
l'adozione  di interventi di messa in sicurezza d'emergenza di cui al
decreto ministeriale n. 471/1999, a carico del soggetto obbligato per
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.