Art. 8.
                     Programmazione finanziaria
    1.    La    concessione    dei   finanziamenti   e'   subordinata
all'approvazione da parte della giunta regionale della programmazione
economico-finanziaria   degli   interventi  di  bonifica  oggetto  di
finanziamento,  in  coerenza  con  la  disponibilita' del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario di riferimento.
    2.  Nella programmazione economico-finanziaria, la Regione assume
come  prioritaria  l'assegnazione  di contributi per il completamento
degli  interventi  e delle attivita' di cui all'Art. 6, comma 2, gia'
iniziate  ed  individuate  nella programmazione finanziario-contabile
relativa ai precedenti esercizi finanziari.
    3.  Per  quanto riguarda i nuovi interventi e le nuove attivita',
la  programmazione  economico-finanziaria,  e' approvata dalla giunta
regionale  sulla  base  delle  priorita' indicate dal piano regionale
stralcio  di  bonifica  delle  aree inquinate; le relative istanze di
finanziamento,  corredate  dai  documenti previsti dagli articoli 9 e
10,  devono  pervenire  entro e non oltre il 30 giugno, ai fini della
loro  istruttoria, per l'aggiornamento del piano regionale stralcio e
per  l'eventuale ammissione a finanziamento nell'esercizio finanziano
successivo alla trasmissione dell'istanza.
    4.  Il  termine  per  la conclusione del procedimento istruttorio
delle istanze pervenute entro la data del 30 giugno e' determinato al
31 dicembre dello stesso anno.
    5.  Le  istanze di cui al comma 3 che pervengano dopo la data del
30 giugno  sono  valutate  nella programmazione economico-finanziaria
relativa  al  secondo esercizio finanziario successivo alla richiesta
di contributo.
    6.  Il  termine  per  la conclusione del procedimento istruttorio
delle  istanze pervenute dopo la data del 30 giugno e' determinato al
31 dicembre dell'anno successivo.
    7.   La  deliberazione  di  programmazione  economico-finanziaria
riportante  gli  interventi  ammessi  a finanziamento per l'esercizio
finanziario  di riferimento, e approvata dalla giunta regionale entro
il  31 gennaio  dell'esercizio finanziario successivo all'istruttoria
esperita.
    8.  Nel  caso  in  cui  la realizzazione degli interventi e delle
attivita'  di  cui all'Art. 6, comma 2, sia prevista in piu' anni, la
programmazione   economico-finanziaria   e'  approvata  dalla  giunta
regionale, sulla base delle previsioni dei fabbisogni di cassa di cui
all'Art. 10.
    9.  La  concessione  dei  finanziamenti  per  l'esecuzione  degli
interventi  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza, di cui all'Art. 6,
comma  3,  e'  subordinata  alla capacita' di bilancio sul pertinente
capitolo, in considerazione del numero delle istanze pervenute e alla
loro quantificazione.