Art. 8. Programmazione finanziaria 1. La concessione dei finanziamenti e' subordinata all'approvazione da parte della giunta regionale della programmazione economico-finanziaria degli interventi di bonifica oggetto di finanziamento, in coerenza con la disponibilita' del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento. 2. Nella programmazione economico-finanziaria, la Regione assume come prioritaria l'assegnazione di contributi per il completamento degli interventi e delle attivita' di cui all'Art. 6, comma 2, gia' iniziate ed individuate nella programmazione finanziario-contabile relativa ai precedenti esercizi finanziari. 3. Per quanto riguarda i nuovi interventi e le nuove attivita', la programmazione economico-finanziaria, e' approvata dalla giunta regionale sulla base delle priorita' indicate dal piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate; le relative istanze di finanziamento, corredate dai documenti previsti dagli articoli 9 e 10, devono pervenire entro e non oltre il 30 giugno, ai fini della loro istruttoria, per l'aggiornamento del piano regionale stralcio e per l'eventuale ammissione a finanziamento nell'esercizio finanziano successivo alla trasmissione dell'istanza. 4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio delle istanze pervenute entro la data del 30 giugno e' determinato al 31 dicembre dello stesso anno. 5. Le istanze di cui al comma 3 che pervengano dopo la data del 30 giugno sono valutate nella programmazione economico-finanziaria relativa al secondo esercizio finanziario successivo alla richiesta di contributo. 6. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio delle istanze pervenute dopo la data del 30 giugno e' determinato al 31 dicembre dell'anno successivo. 7. La deliberazione di programmazione economico-finanziaria riportante gli interventi ammessi a finanziamento per l'esercizio finanziario di riferimento, e approvata dalla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo all'istruttoria esperita. 8. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi e delle attivita' di cui all'Art. 6, comma 2, sia prevista in piu' anni, la programmazione economico-finanziaria e' approvata dalla giunta regionale, sulla base delle previsioni dei fabbisogni di cassa di cui all'Art. 10. 9. La concessione dei finanziamenti per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di cui all'Art. 6, comma 3, e' subordinata alla capacita' di bilancio sul pertinente capitolo, in considerazione del numero delle istanze pervenute e alla loro quantificazione.