Art. 9.
               Istanza e documentazione amministrativa
    1.  L'istanza  per  ottenere  il finanziamento degli interventi e
delle  attivita'  di  cui  all'Art.  6,  comma 2, e' indirizzata alla
competente  direzione  generale  della  giunta regionale ed indica la
motivazione  della richiesta di finanziamento, l'importo da ammettere
a   finanziamento   comprensivo   di   I.V.A.,   nonche'  le  ragioni
dell'impossibilita' per il comune di far fronte alle spese necessarie
con fondi propri.
    2.  Qualora  l'istanza  non  sia  completa  della  documentazione
amministrativa  e  progettuale richiesta, la Regione chiede al comune
l'integrazione  della  documentazione,  indicando il termine entro il
quale l'integrazione deve avvenire, a pena di decadenza.
    3.  E'  facolta' degli uffici regionali preposti all'istruttoria,
chiedere  al  comune  ulteriori chiarimenti o elementi di valutazione
integrativi   in   relazione   all'ammissibilita'   a   finanziamento
dell'istanza pervenuta.
    4.  L'istanza  di  finanziamento  relativa agli interventi di cui
all'Art.   6,   comma   2,  lettera  a),  e'  corredata,  a  pena  di
inammissibilita', dalla seguente documentazione:
      a) ordinanza    emessa    nei    confronti   del   responsabile
dell'inquinamento,  ai  sensi dell'Art. 8 del decreto ministeriale n.
471/1999;
      b) dichiarazione  del  comune  che  attesti l'inadempienza alla
diffida  a  manifestare  la  volonta'  del  proprietario  incolpevole
dell'area ad eseguire gli interventi;
      c) copia  conforme del verbale della commissione di gara di cui
all'Art.  21  della  legge  regionale  n. 26/2003, accompagnato dalla
comunicazione degli estremi di pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della  Regione,  nella  Gazzetta  ufficiale  Europea e nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana e dalla dichiarazione del comune
che  attesti di aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai
commi  2  e  3  dell'Art.  21 citato, solo per la realizzazione degli
interventi  di  bonifica  e  ripristino  ambientale,  di bonifica con
misure  di  sicurezza,  di messa in sicurezza permanente, o relazione
motivata  riportante  l'impossibilita' di diritto di dar seguito alla
procedura ad evidenza pubblica, per garantire al soggetto affidatario
il recupero dei costi ed il congruo utile d'impresa;
      d) certificato  di  destinazione  urbanistica  o  estratto  del
P.R.G.  vigente  attestante la costituzione dell'onere reale del sito
contaminato;
      e) scheda  descrittiva del sito, redatta secondo lo schema e le
indicazioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento.
    5.  L'istanza di finanziamento per l'attivita' di cui all'Art. 6,
comma 2,  lettera  b)  e  corredata,  oltre  che  dal progetto di cui
all'Art. 10, comma 1, dalla seguente documentazione:
      a) atto  di  approvazione  del  piano  di  caratterizzazione  e
autorizzazione degli interventi previsti;
      b) ordinanza    emessa    nei    confronti   del   responsabile
dell'inquinamento,  ai  sensi dell'Art. 8 del decreto ministeriale n.
471/1999;
      c) dichiarazione  del  comune  che  attesti l'inadempienza alla
diffida  a  manifestare  la  volonta'  del  proprietario  incolpevole
dell'area ad eseguire gli interventi;
      d) certificato  di  destinazione  urbanistica  o  estratto  del
P.R.G.  vigente  attestante la costituzione dell'onere reale del sito
contaminato;
      e) atto  di  impegno  del comune di procedere alla costituzione
presso  la conservatoria dei registri immobiliari di costituzione del
privilegio speciale immobiliare;
      f)  scheda  descrittiva  dell'intervento,  redatta  secondo  lo
schema   e   le   indicazioni   di  cui  all'allegato 1  al  presente
regolamento.
    6.  L'istanza di finanziamento per l'attivita' di cui all'Art. 6,
comma 2,  lettera  c)  e  corredata,  oltre  che  dal progetto di cui
all'Art. 10, comma 1, dalla seguente documentazione:
      a) atto  di  approvazione  del  progetto e autorizzazione degli
interventi previsti;
      b) determina comunale di incarico del progettista;
      c) ordinanza    emessa    nei    confronti   del   responsabile
dell'inquinamento,  ai  sensi dell'Art. 8 del decreto ministeriale n.
471/1999;
      d) dichiarazione  del  comune  che  attesti l'inadempienza alla
diffida  a  manifestare  la  volonta'  del  proprietario  incolpevole
dell'area ad eseguire gli interventi;
      e) certificato  di  destinazione  urbanistica  o  estratto  del
P.R.G.  vigente  attestante la costituzione dell'onere reale del sito
contaminato;
      f) atto  di  impegno  del comune di procedere alla costituzione
presso  la conservatoria del registri immobiliari di costituzione del
privilegio speciale immobiliare;
      g) atto  di  impegno redatto dal comune di procedere legalmente
per  ottenere  il  rimborso  delle spese sostenute, nei confronti del
responsabile dell'illecito e del proprietario dell'area in virtu' del
privilegio speciale immobiliare;
      h) scheda   descrittiva  dell'intervento,  redatta  secondo  lo
schema   e   le   indicazioni  di  cui  all'allegato  1  al  presente
regolamento.
    7.  L'istanza  per l'ammissione al finanziamento degli interventi
di  cui  all'Art.  6,  comma 3, indirizzata alla competente direzione
generale   della   giunta  regionale,  indica  la  motivazione  della
richiesta   di  finanziamento,  l'impossibilita'  per  il  comune  di
supportare   le   spese  sostenute,  nonche'  l'importo  delle  spese
effettuate  d'ufficio  per  la  messa  in sicurezza d'emergenza, ed e
corredata da:
      a) documentazione  probatoria  circa  l'assunzione da parte del
comune   delle   spese  effettuate,  corredata  dalle  determinazioni
comunali di impegno e dalle fatture;
      b) dichiarazione  di  avvio delle procedure per la costituzione
dell'onere  reale  e  del privilegio speciale immobiliare relative al
sito contaminato;
      c) inserimento del sito nell'anagrafe dei siti da bonificare di
cui all'Art. 17 del decreto ministeriale n. 471/1999.
    8. La documentazione di cui al comma 7 non sostituisce o modifica
quanto  disposto  dall'Art.  7  del decreto ministeriale n. 471/1999,
alla  cui  ottemperanza  e'  comunque tenuto il comune intervenuto in
danno al soggetto obbligato.