Art. 9. Istanza e documentazione amministrativa 1. L'istanza per ottenere il finanziamento degli interventi e delle attivita' di cui all'Art. 6, comma 2, e' indirizzata alla competente direzione generale della giunta regionale ed indica la motivazione della richiesta di finanziamento, l'importo da ammettere a finanziamento comprensivo di I.V.A., nonche' le ragioni dell'impossibilita' per il comune di far fronte alle spese necessarie con fondi propri. 2. Qualora l'istanza non sia completa della documentazione amministrativa e progettuale richiesta, la Regione chiede al comune l'integrazione della documentazione, indicando il termine entro il quale l'integrazione deve avvenire, a pena di decadenza. 3. E' facolta' degli uffici regionali preposti all'istruttoria, chiedere al comune ulteriori chiarimenti o elementi di valutazione integrativi in relazione all'ammissibilita' a finanziamento dell'istanza pervenuta. 4. L'istanza di finanziamento relativa agli interventi di cui all'Art. 6, comma 2, lettera a), e' corredata, a pena di inammissibilita', dalla seguente documentazione: a) ordinanza emessa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'Art. 8 del decreto ministeriale n. 471/1999; b) dichiarazione del comune che attesti l'inadempienza alla diffida a manifestare la volonta' del proprietario incolpevole dell'area ad eseguire gli interventi; c) copia conforme del verbale della commissione di gara di cui all'Art. 21 della legge regionale n. 26/2003, accompagnato dalla comunicazione degli estremi di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nella Gazzetta ufficiale Europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla dichiarazione del comune che attesti di aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 21 citato, solo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente, o relazione motivata riportante l'impossibilita' di diritto di dar seguito alla procedura ad evidenza pubblica, per garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi ed il congruo utile d'impresa; d) certificato di destinazione urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione dell'onere reale del sito contaminato; e) scheda descrittiva del sito, redatta secondo lo schema e le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento. 5. L'istanza di finanziamento per l'attivita' di cui all'Art. 6, comma 2, lettera b) e corredata, oltre che dal progetto di cui all'Art. 10, comma 1, dalla seguente documentazione: a) atto di approvazione del piano di caratterizzazione e autorizzazione degli interventi previsti; b) ordinanza emessa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'Art. 8 del decreto ministeriale n. 471/1999; c) dichiarazione del comune che attesti l'inadempienza alla diffida a manifestare la volonta' del proprietario incolpevole dell'area ad eseguire gli interventi; d) certificato di destinazione urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione dell'onere reale del sito contaminato; e) atto di impegno del comune di procedere alla costituzione presso la conservatoria dei registri immobiliari di costituzione del privilegio speciale immobiliare; f) scheda descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema e le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento. 6. L'istanza di finanziamento per l'attivita' di cui all'Art. 6, comma 2, lettera c) e corredata, oltre che dal progetto di cui all'Art. 10, comma 1, dalla seguente documentazione: a) atto di approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi previsti; b) determina comunale di incarico del progettista; c) ordinanza emessa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'Art. 8 del decreto ministeriale n. 471/1999; d) dichiarazione del comune che attesti l'inadempienza alla diffida a manifestare la volonta' del proprietario incolpevole dell'area ad eseguire gli interventi; e) certificato di destinazione urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione dell'onere reale del sito contaminato; f) atto di impegno del comune di procedere alla costituzione presso la conservatoria del registri immobiliari di costituzione del privilegio speciale immobiliare; g) atto di impegno redatto dal comune di procedere legalmente per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti del responsabile dell'illecito e del proprietario dell'area in virtu' del privilegio speciale immobiliare; h) scheda descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema e le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento. 7. L'istanza per l'ammissione al finanziamento degli interventi di cui all'Art. 6, comma 3, indirizzata alla competente direzione generale della giunta regionale, indica la motivazione della richiesta di finanziamento, l'impossibilita' per il comune di supportare le spese sostenute, nonche' l'importo delle spese effettuate d'ufficio per la messa in sicurezza d'emergenza, ed e corredata da: a) documentazione probatoria circa l'assunzione da parte del comune delle spese effettuate, corredata dalle determinazioni comunali di impegno e dalle fatture; b) dichiarazione di avvio delle procedure per la costituzione dell'onere reale e del privilegio speciale immobiliare relative al sito contaminato; c) inserimento del sito nell'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'Art. 17 del decreto ministeriale n. 471/1999. 8. La documentazione di cui al comma 7 non sostituisce o modifica quanto disposto dall'Art. 7 del decreto ministeriale n. 471/1999, alla cui ottemperanza e' comunque tenuto il comune intervenuto in danno al soggetto obbligato.