Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'Art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 - «Disciplina generale in materia di innovazione. Settore agricoltura». Art. 1. Finalita' e iniziative finanziabili 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione: a) di forme sostenibili di agricoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale; b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche attraverso la realizzazione di progetti pilota, su scala ragionevolmente limitata, dimostrativi od innovativi. Possono accedere all'aiuto tutte le imprese agricole che operano nell'ambito del territorio regionale; c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari; d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio; e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualita' di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente limitatamente alle produzioni biologiche, a Denominazione di origine controllata (D.O.C.), a Denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), a Indicazione geografica tipica (I.G.T.), a Denominazione di origine protetta (D.O.P.), a Indicazione, geografica protetta (I.G.P.), con Attestazione di specificita' (A.S.), nonche' a quelle di base utilizzate per ottenere prodotti biologici, D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., D.O.P., I.G.P. e A.S. 2. Con successivo provvedimento verranno disciplinati i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi a favore dei settori della pesca e dell'acquacoltura. Art. 2. B e n e f i c i a r i 1. Possono accedere ai benefici: a) le imprese agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comprese quelle di proprieta' degli enti locali e le imprese agroindustriali che operano nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti compresi nell'allegato I del Trattato, operanti sul territorio regionale; b) l'agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), le universita' pubbliche, gli istituti di ricerca e sperimentazione pubblici senza scopo di lucro; c) altri soggetti privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nel comparto agricolo e agroalimentare. La comprovata qualificazione e' accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilita' di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalita' adeguate nonche' delle finalita' istituzionali e dell'organizzazione aziendale. Art. 3. Presentazione delle domande 1. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, della societa' o dell'ente ovvero dell'istituto, sono presentate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (di seguito Direzione centrale) entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno. 2. Le domande presentate dai richiedenti di cui alla lettera a) dell'Art. 2 sono corredate della seguente documentazione, a pena di inammissibilita': a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate, loro finalizzazione all'interno delle tipologie d'intervento di cui all'Art. 1 con relative motivazioni sulla utilita' per l'impresa di tali iniziative; b) preventivo di spesa articolato per le diverse voci quali ad esempio: personale, attrezzature, impianti; c) perizia redatta da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia che certifichi il costo dell'intervento e la sua congruita' rispetto agli obiettivi programmati. 3. Le domande presentate dai richiedenti di cui alle lettere b) e c) dell'Art. 2 sono corredate della seguente documentazione, a pena di inammissibilita': a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate nel campo della ricerca, promozione, sviluppo e diffusione, che evidenzi in particolare la loro finalizzazione all'interno delle tipologie d'intervento di cui all'Art. 1 con relativa illustrazione della ricaduta dei risultati attesi all'interno del territorio regionale. La relazione deve contenere, altresi', l'indicazione di modalita', fasi, tempi di realizzazione, professionalita' impiegate; b) preventivo di spesa articolato per le diverse voci quali, ad esempio, personale, attrezzature e impianti; c) dichiarazione con la quale il responsabile del progetto si impegna a concordare con l'amministrazione regionale le modalita' per la divulgazione dei risultati raggiunti. Art. 4. Istruttoria delle domande 1. I progetti relativi alle domande presentate sono sottoposti alla valutazione di una commissione di esperti composta da cinque membri di cui tre designati dal direttore della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, uno dal direttore della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, uno dal direttore della direzione centrale attivita' produttive. La commissione e' coordinata dal direttore del servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo della direzione centrale con funzioni di presidente. Per ciascun componente effettivo viene nominato un sostituto che partecipa alle attivita' della commissione in assenza del titolare. 2. Il presidente della commissione, in occasione della prima riunione, provvede a nominare il segretario fra i dipendenti della direzione centrale, il quale partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto. 3. La commissione e' validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti. 4. Il presidente della commissione puo' far partecipare ai lavori della commissione esperti individuati tra i dipendenti della direzione centrale, senza diritto di voto. 5. La commissione effettua l'esame dei progetti presentati ed attribuisce il relativo punteggio determinato dalla media dei punteggi espressa da ciascun componente della commissione, secondo le seguenti valutazioni e priorita' distinte in funzione della tipologia dei richiedenti: a) ai progetti presentati dai richiedenti di cui alla lettera a) dell'Art. 2 la commissione attribuisce un valore variabile da uno a cinque punti basando la valutazione sulla corrispondenza del progetto rispetto ai criteri e agli obiettivi di cui all'Art. 1. A parita' di punteggio la priorita' e' attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione; a parita' di data fa fede il numero di protocollo assegnato dalla direzione centrale; qualora la domanda risulti incompleta il servizio competente provvede a richiedere le necessarie integrazioni. Ad avvenuta ricezione delle stesse si attribuisce un nuovo numero di protocollo a cui fare riferimento per la formulazione della graduatoria; b) ai progetti presentati dai richiedenti di cui alle lettere b) e c) dell'Art. 2 la commissione attribuisce il punteggio secondo le seguenti valutazioni e priorita': ===================================================================== Progetti per i quali il | richiedente assume una | partecipazione alla spesa | (per ogni unita' percentuale in superiore al 25% | piu) 0,3 punti ===================================================================== Valutazione sull'attivita' di | ricerca ovvero sull'attivita' | diretta al trasferimento | tecnologico e di diffusione | dell'innovazione svolta negli | ultimi cinque anni dal soggetto | istante |da 1 a 5 punti --------------------------------------------------------------------- Numero di progetti di | trasferimento tecnologico e di | diffusione dell'innovazione | realizzati negli ultimi dieci anni| nel territorio regionale |(fino a 2) 3 punti --------------------------------------------------------------------- Valutazione sulla corrispondenza | del progetto rispetto ai criteri e| agli obiettivi di cui all'Art. 1 | del presente Regolamento |da 1 a 5 punti Dalla somma dei punteggi ottenuti risulta il punteggio finale attribuito al progetto. A parita' di punteggio la priorita' e' attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; a parita' di data fa fede il numero di protocollo assegnato dalla Direzione centrale; qualora la domanda risulti incompleta il servizio competente provvede a richiedere le necessarie integrazioni. Ad avvenuta ricezione delle stesse si attribuisce un nuovo numero di protocollo a cui fare riferimento per la formulazione della graduatoria. 6. Entro il 30 settembre di ciascun anno il servizio competente della direzione centrale provvede a stilare le graduatorie dei progetti ammissibili in base alla valutazione effettuata dalla commissione di esperti. Le domande non ammissibili vengono restituite ai soggetti istanti. 7. Il servizio competente della direzione centrale provvede a notificare ai beneficiari l'approvazione del progetto, l'entita' del finanziamento concedibile, nonche' i termini di conclusione del progetto e di rendicontazione delle spese sostenute. 8. Alle domande inserite in posizione utile nelle graduatorie sono concessi i contribuiti fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso. L'entita' delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria e' stabilita con deliberazione della giunta regionale. Art. 5. Tipologie di investimento e ammissibilita' delle spese 1. Per gli interventi effettuati nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo sono ammesse le seguenti spese: a) nel caso di investimenti nelle aziende agricole: 1) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; 2) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici; 3) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilita', acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate; 4) acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione; b) nel caso di investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: 1) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; 2) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici; 3) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilita', acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate. 2. Per gli interventi effettuati nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato nella ricerca e sviluppo sono ammesse le seguenti spese: a) il costo del personale - qualora effettivamente a carico del beneficiario - direttamente imputabile alla realizzazione del progetto, purche' l'attribuzione del progetto risulti da un valido documento interno e le presenze con le relative attivita' svolte siano evidenziate in un apposito registro; b) i costi per l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione del progetto; c) i costi per le consulenze e studi finalizzati esclusivamente alla realizzazione del progetto; d) il costo per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata e innovazioni in agricoltura di interesse diffuso a piu' soggetti economici commissionati ad universita' e centri di ricerca; e) il costo di attivita' di promozione del progetto, comprese le spese di divulgazione dello stesso. 3. Le spese si intendono al netto dell'I.V.A. qualora il beneficiario possa recuperare l'imposta secondo quanto previsto dal regolamento (CE) 10 marzo 2004, n. 448/2004; in caso contrario le spese si considerano al lordo dell'I.V.A. 4. Non sono ammesse le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda e di accettazione della stessa con effetto vincolante da parte dell'amministrazione regionale, ivi compresi gli anticipi. 5. La spesa ammissibile non puo' essere superiore a Euro 250.000,00 per i beneficiari di cui all'Art. 2, lettera a) e a Euro 500.000,00 per i beneficiari di cui all'Art. 2, lettere b) e c). In ogni caso, per quanto riguarda gli investimenti nelle aziende agricole, l'importo massimo ammissibile a contributo non puo' superare quello determinato a norma dell'Art. 7 del Regolamento (CE) 1257/1999 cosi' come definito nella misura a) - Investimenti nelle aziende agricole - del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con decisione (CE) n. C (2000) 2902 del 29 settembre 2000 (di seguito P.S.R.). 6. Per le attivita' finalizzate alla diffusione di nuove tecniche quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi di cui all'ultimo trattino del punto 14.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore agricolo, la spesa ammissibile a favore dei beneficiari di cui all'Art. 2, lettera a), non puo' superare i 100.000,00 euro per beneficiario per un periodo di tre anni, oppure, nel caso di piccole e medie imprese, il 50% dei costi ammissibili (tra le due possibilita' viene concesso l'aiuto di entita' superiore). L'ammissibilita' delle spese sara' valutata caso per caso tenendo conto di quanto stabilito negli orientamenti comunitari. Art. 6. Percentuale di contribuzione 1. Il contributo e' concesso ai beneficiari di cui alla lettera a) dell'Art. 2 nei limiti previsti dal punto 4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore agricolo (2000/C 28/02) in misura pari al 40% della spesa ammissibile elevabile al 50% qualora l'investimento riguardi imprese site in zone svantaggiate di cui al Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999; tali percentuali sono ulteriormente elevate al 45% e 55% qualora l'investimento sia effettuato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento. 2. Le percentuali massime di contribuzione del 40% e 50% a favore delle imprese agricole possono essere aumentate rispettivamente del 20% e del 25% relativamente ai soli costi aggiuntivi ammissibili relativi agli investimenti che a giudizio della commissione di esperti di cui all'Art. 4 riguardano il punto 4.1.2.4 dei richiamati orientamenti, comunitari in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere degli animali che, specificatamente, fa riferimento agli investimenti che vanno al di la' delle norme minime comunitarie in vigore o agli investimenti finalizzati all'adempimento di norme minime di nuova introduzione e nel presupposto che detti investimenti non comportino un aumento della capacita' produttiva. 3. I requisiti per l'accesso ai benefici a favore delle imprese agricole sono quelli previsti dal Capo II del Regolamento applicativo della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» approvato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0320/Pres. Inoltre, gli investimenti devono garantire normali sbocchi di mercato secondo quanto gia' stabilito nel P.S.R. 4. La percentuale, massima di contribuzione a favore delle imprese agroindustriali e', in ogni caso, limitata al 40% della spesa ritenuta ammissibile. 5. I requisiti per l'accesso ai benefici a favore delle imprese agroindustriali sono quelli previsti dal capo II del Regolamento applicativo della misura g) «Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2002, n. 047/Pres. Gli investimenti devono garantire normali sbocchi di mercato secondo quanto gia' stabilito nel P.S.R.; in particolare, non puo' essere concesso alcun aiuto che riguardi la trasformazione e/o commercializzazione nel settore dello zucchero ovvero di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. 6. I soggetti di cui alla lettera b) dell'Art. 2 possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili. I risultati delle ricerche sono messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, cosi' come stabilito dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. 7. I soggetti di cui alla lettera c) dell'Art. 2 possono beneficiare di finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili purche' siano rispettate le seguenti condizioni: a) il progetto sia di interesse generale per il settore (o sottosettore) considerato e non provochi distorsioni alla concorrenza in altri settori (o sottosettori); b) sia data informazione in pubblicazioni adeguate, con diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di organizzazioni specifiche, al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa essere messo al corrente in breve tempo del fatto che la ricerca e' in corso o e' stata effettuata e che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente alle altre informazioni ai membri di organizzazioni specifiche; c) i risultati del lavoro siano messi a disposizione per potere essere utilizzati da tutte le parti interessate, compresi i beneficiari dell'aiuto, a eguali condizioni in termini di costo e di tempo; d) gli aiuti soddisfino le condizioni previste dall'allegato II «Sostegno interno: base per l'esonero dagli impegni di riduzione» dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. 8. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 7, l'intensita' massima dell'aiuto erogabile e' pari al 25% dei costi ammissibili, elevabile al 35% nel caso di aiuti destinati alle PMI. Art. 7. Documentazione da presentare a consuntivo 1. Il soggetto beneficiario, in fase di rendicontazione, e' tenuto a presentare alla direzione centrale la documentazione delle spese sostenute, debitamente quietanzate, congiuntamente ad un'esauriente e documentata relazione sul progetto realizzato ed i risultati raggiunti. 2. Nel caso siano intervenute varianti che comportino una riduzione della spesa complessiva, tali da non alterare le caratteristiche del progetto, l'incentivo viene proporzionalmente ridotto. Art. 8. Rinvio alla normativa europea 1. Il presente Regolamento rispetta le condizioni poste dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (punti 4 e 14) e in materia di ricerca e sviluppo. Art. 9. Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione, i progetti sono presentati ai sensi dell'Art. 3 entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento; entro i successivi sessanta giorni sono stilate le graduatorie di cui all'Art. 4. Visto, il Presidente: Illy