Regolamento  di  attuazione  degli interventi di cui all'Art. 7 della
legge  regionale  30  aprile  2003,  n.  11 - «Disciplina generale in
            materia di innovazione. Settore agricoltura».

Art. 1.
                 Finalita' e iniziative finanziabili
    1.  Il  presente  Regolamento disciplina i criteri e le modalita'
per  la  concessione  dei contributi previsti dall'Art. 7 della legge
regionale  30  aprile 2003, n. 11, al fine di incentivare la ricerca,
la promozione, lo sviluppo e la diffusione:
      a) di  forme  sostenibili  di  agricoltura,  tenendo  conto dei
cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;
      b) di  colture  agrarie  dedicate  a  uso  non  alimentare, con
particolare  riguardo  a quelle destinate alle produzioni energetiche
attraverso   la   realizzazione   di   progetti   pilota,   su  scala
ragionevolmente   limitata,   dimostrativi   od  innovativi.  Possono
accedere  all'aiuto tutte le imprese agricole che operano nell'ambito
del territorio regionale;
      c) di   tecnologie   avanzate   e  innovative  compatibili  con
l'ambiente  per  l'utilizzo  alternativo  e  a  scopo  energetico  di
prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari;
      d) di  tecnologie  avanzate e innovative per lo sfruttamento di
fonti   energetiche   rinnovabili  e  di  quelle  per  la  cattura  e
l'isolamento del biossido di carbonio;
      e) del  miglioramento  dei  processi  produttivi e dei mezzi di
produzione  finalizzato alla qualita' di prodotto e alla salvaguardia
dell'ambiente    limitatamente    alle   produzioni   biologiche,   a
Denominazione  di  origine  controllata  (D.O.C.), a Denominazione di
origine  controllata e garantita (D.O.C.G.), a Indicazione geografica
tipica  (I.G.T.),  a  Denominazione  di  origine protetta (D.O.P.), a
Indicazione,   geografica  protetta  (I.G.P.),  con  Attestazione  di
specificita' (A.S.), nonche' a quelle di base utilizzate per ottenere
prodotti biologici, D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., D.O.P., I.G.P. e A.S.
    2. Con successivo provvedimento verranno disciplinati i criteri e
le  modalita'  per la concessione dei contributi a favore dei settori
della pesca e dell'acquacoltura.
                               Art. 2.
                        B e n e f i c i a r i
    1. Possono accedere ai benefici:
      a) le  imprese  agricole  iscritte al registro delle imprese di
cui  all'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comprese quelle
di  proprieta'  degli  enti  locali  e le imprese agroindustriali che
operano    nel   settore   della   produzione,   trasformazione   e/o
commercializzazione   dei   prodotti  compresi  nell'allegato  I  del
Trattato, operanti sul territorio regionale;
      b) l'agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  rurale  (ERSA),  le
universita'  pubbliche,  gli  istituti  di  ricerca e sperimentazione
pubblici senza scopo di lucro;
      c) altri  soggetti  privati  di  comprovata  qualificazione nel
settore della ricerca e della sperimentazione nel comparto agricolo e
agroalimentare.  La  comprovata  qualificazione  e'  accertata tenuto
conto,  per le persone giuridiche, della disponibilita' di strutture,
attrezzature, risorse umane e professionalita' adeguate nonche' delle
finalita' istituzionali e dell'organizzazione aziendale.
                               Art. 3.
                     Presentazione delle domande
    1.   Le   domande,   sottoscritte   dal   legale   rappresentante
dell'impresa,  della  societa' o dell'ente ovvero dell'istituto, sono
presentate  alla  Regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione
centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (di seguito
Direzione centrale) entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno.
    2.  Le  domande presentate dai richiedenti di cui alla lettera a)
dell'Art.  2  sono corredate della seguente documentazione, a pena di
inammissibilita':
      a) relazione  illustrativa  sulle  iniziative programmate, loro
finalizzazione   all'interno  delle  tipologie  d'intervento  di  cui
all'Art.  1  con relative motivazioni sulla utilita' per l'impresa di
tali iniziative;
      b) preventivo  di spesa articolato per le diverse voci quali ad
esempio: personale, attrezzature, impianti;
      c) perizia  redatta  da un tecnico iscritto all'albo o collegio
professionale   competente   per  materia  che  certifichi  il  costo
dell'intervento   e   la   sua  congruita'  rispetto  agli  obiettivi
programmati.
    3. Le domande presentate dai richiedenti di cui alle lettere b) e
c)  dell'Art.  2 sono corredate della seguente documentazione, a pena
di inammissibilita':
      a) relazione  illustrativa  sulle  iniziative  programmate  nel
campo  della ricerca, promozione, sviluppo e diffusione, che evidenzi
in  particolare  la  loro  finalizzazione all'interno delle tipologie
d'intervento  di  cui  all'Art.  1  con  relativa illustrazione della
ricaduta  dei  risultati attesi all'interno del territorio regionale.
La  relazione  deve  contenere, altresi', l'indicazione di modalita',
fasi, tempi di realizzazione, professionalita' impiegate;
      b) preventivo di spesa articolato per le diverse voci quali, ad
esempio, personale, attrezzature e impianti;
      c) dichiarazione  con  la quale il responsabile del progetto si
impegna a concordare con l'amministrazione regionale le modalita' per
la divulgazione dei risultati raggiunti.
                               Art. 4.
                      Istruttoria delle domande
    1.  I  progetti  relativi alle domande presentate sono sottoposti
alla  valutazione  di  una  commissione di esperti composta da cinque
membri  di  cui  tre designati dal direttore della direzione centrale
risorse  agricole,  naturali, forestali e montagna, uno dal direttore
della   direzione  centrale  ambiente  e  lavori  pubblici,  uno  dal
direttore   della   direzione   centrale   attivita'  produttive.  La
commissione e' coordinata dal direttore del servizio credito agrario,
cooperazione   e  sviluppo  agricolo  della  direzione  centrale  con
funzioni  di  presidente.  Per  ciascun  componente  effettivo  viene
nominato  un sostituto che partecipa alle attivita' della commissione
in assenza del titolare.
    2.  Il  presidente  della  commissione,  in occasione della prima
riunione,  provvede  a  nominare il segretario fra i dipendenti della
direzione   centrale,   il   quale   partecipa  alle  riunioni  della
commissione senza diritto di voto.
    3.  La  commissione  e' validamente costituita con la presenza di
almeno tre componenti.
    4. Il presidente della commissione puo' far partecipare ai lavori
della   commissione   esperti  individuati  tra  i  dipendenti  della
direzione centrale, senza diritto di voto.
    5.  La  commissione  effettua  l'esame dei progetti presentati ed
attribuisce   il  relativo  punteggio  determinato  dalla  media  dei
punteggi espressa da ciascun componente della commissione, secondo le
seguenti valutazioni e priorita' distinte in funzione della tipologia
dei richiedenti:
      a) ai  progetti  presentati dai richiedenti di cui alla lettera
a)  dell'Art. 2 la commissione attribuisce un valore variabile da uno
a  cinque  punti  basando  la  valutazione  sulla  corrispondenza del
progetto  rispetto  ai  criteri e agli obiettivi di cui all'Art. 1. A
parita'  di  punteggio  la  priorita'  e' attribuita secondo l'ordine
cronologico  di presentazione; a parita' di data fa fede il numero di
protocollo  assegnato  dalla  direzione  centrale; qualora la domanda
risulti  incompleta  il  servizio competente provvede a richiedere le
necessarie  integrazioni.  Ad  avvenuta  ricezione  delle  stesse  si
attribuisce  un nuovo numero di protocollo a cui fare riferimento per
la formulazione della graduatoria;
      b) ai  progetti  presentati dai richiedenti di cui alle lettere
b)  e  c) dell'Art. 2 la commissione attribuisce il punteggio secondo
le seguenti valutazioni e priorita':

=====================================================================
     Progetti per i quali il      |
      richiedente assume una      |
    partecipazione alla spesa     | (per ogni unita' percentuale in
         superiore al 25%         |          piu) 0,3 punti
=====================================================================
Valutazione sull'attivita' di     |
ricerca ovvero sull'attivita'     |
diretta al trasferimento          |
tecnologico e di diffusione       |
dell'innovazione svolta negli     |
ultimi cinque anni dal soggetto   |
istante                           |da 1 a 5 punti
---------------------------------------------------------------------
Numero di progetti di             |
trasferimento tecnologico e di    |
diffusione dell'innovazione       |
realizzati negli ultimi dieci anni|
nel territorio regionale          |(fino a 2) 3 punti
---------------------------------------------------------------------
Valutazione sulla corrispondenza  |
del progetto rispetto ai criteri e|
agli obiettivi di cui all'Art. 1  |
del presente Regolamento          |da 1 a 5 punti

    Dalla  somma  dei  punteggi  ottenuti risulta il punteggio finale
attribuito  al  progetto.  A  parita'  di  punteggio  la priorita' e'
attribuita   secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande;  a parita' di data fa fede il numero di protocollo assegnato
dalla  Direzione  centrale;  qualora la domanda risulti incompleta il
servizio competente provvede a richiedere le necessarie integrazioni.
Ad  avvenuta ricezione delle stesse si attribuisce un nuovo numero di
protocollo   a   cui  fare  riferimento  per  la  formulazione  della
graduatoria.
    6.  Entro  il 30 settembre di ciascun anno il servizio competente
della  direzione  centrale  provvede  a  stilare  le  graduatorie dei
progetti  ammissibili  in  base  alla  valutazione  effettuata  dalla
commissione di esperti. Le domande non ammissibili vengono restituite
ai soggetti istanti.
    7.  Il  servizio  competente  della direzione centrale provvede a
notificare  ai beneficiari l'approvazione del progetto, l'entita' del
finanziamento  concedibile,  nonche'  i  termini  di  conclusione del
progetto e di rendicontazione delle spese sostenute.
    8.  Alle  domande  inserite  in posizione utile nelle graduatorie
sono  concessi  i  contribuiti  fino  alla  concorrenza delle risorse
disponibili  per  l'esercizio  finanziario  in corso. L'entita' delle
risorse   disponibili  per  ciascuna  graduatoria  e'  stabilita  con
deliberazione della giunta regionale.
                               Art. 5.
       Tipologie di investimento e ammissibilita' delle spese
    1.  Per gli interventi effettuati nel rispetto degli orientamenti
comunitari  per  gli aiuti di Stato nel settore agricolo sono ammesse
le seguenti spese:
      a) nel caso di investimenti nelle aziende agricole:
        1)  la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni
immobili;
        2)  le  nuove  macchine  e attrezzature, compresi i programmi
informatici;
        3) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e
consulenti,   studi  di  fattibilita',  acquisizione  di  brevetti  e
licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate;
        4)  acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi
di registrazione;
      b) nel  caso di investimenti nel settore della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli:
        1)  la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni
immobili;
        2)  le  nuove  macchine  e attrezzature, compresi i programmi
informatici;
        3) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e
consulenti,   studi  di  fattibilita',  acquisizione  di  brevetti  e
licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate.
    2.  Per  gli  interventi effettuati nel rispetto della disciplina
comunitaria  per  gli  aiuti  di  Stato nella ricerca e sviluppo sono
ammesse le seguenti spese:
      a) il costo del personale - qualora effettivamente a carico del
beneficiario   -   direttamente  imputabile  alla  realizzazione  del
progetto,  purche'  l'attribuzione  del progetto risulti da un valido
documento  interno  e  le  presenze  con le relative attivita' svolte
siano evidenziate in un apposito registro;
      b) i   costi  per  l'acquisto  del  materiale  necessario  alla
realizzazione del progetto;
      c) i costi per le consulenze e studi finalizzati esclusivamente
alla realizzazione del progetto;
      d) il costo per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata e
innovazioni  in  agricoltura  di  interesse  diffuso  a piu' soggetti
economici commissionati ad universita' e centri di ricerca;
      e) il  costo  di attivita' di promozione del progetto, comprese
le spese di divulgazione dello stesso.
    3.  Le  spese  si  intendono  al  netto  dell'I.V.A.  qualora  il
beneficiario  possa  recuperare l'imposta secondo quanto previsto dal
regolamento  (CE)  10  marzo  2004, n. 448/2004; in caso contrario le
spese si considerano al lordo dell'I.V.A.
    4. Non sono ammesse le spese sostenute antecedentemente alla data
di  presentazione  della  domanda  e di accettazione della stessa con
effetto  vincolante  da  parte  dell'amministrazione  regionale,  ivi
compresi gli anticipi.
    5.  La  spesa  ammissibile  non  puo'  essere  superiore  a  Euro
250.000,00  per  i beneficiari di cui all'Art. 2, lettera a) e a Euro
500.000,00  per  i beneficiari di cui all'Art. 2, lettere b) e c). In
ogni  caso,  per  quanto  riguarda  gli  investimenti  nelle  aziende
agricole,   l'importo  massimo  ammissibile  a  contributo  non  puo'
superare  quello determinato a norma dell'Art. 7 del Regolamento (CE)
1257/1999  cosi'  come  definito nella misura a) - Investimenti nelle
aziende  agricole  -  del  Piano  di  sviluppo  rurale  della Regione
Friuli-Venezia  Giulia, approvato con decisione (CE) n. C (2000) 2902
del 29 settembre 2000 (di seguito P.S.R.).
    6. Per le attivita' finalizzate alla diffusione di nuove tecniche
quali  progetti  pilota  su scala ragionevolmente limitata o progetti
dimostrativi   di  cui  all'ultimo  trattino  del  punto  14.1  degli
orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  per  il settore
agricolo,  la  spesa  ammissibile  a  favore  dei  beneficiari di cui
all'Art.  2,  lettera  a),  non  puo'  superare i 100.000,00 euro per
beneficiario  per un periodo di tre anni, oppure, nel caso di piccole
e   medie   imprese,  il  50%  dei  costi  ammissibili  (tra  le  due
possibilita'   viene   concesso   l'aiuto   di   entita'  superiore).
L'ammissibilita'  delle  spese  sara'  valutata caso per caso tenendo
conto di quanto stabilito negli orientamenti comunitari.
                               Art. 6.
                    Percentuale di contribuzione
    1.  Il  contributo e' concesso ai beneficiari di cui alla lettera
a)  dell'Art.  2  nei  limiti previsti dal punto 4 degli orientamenti
comunitari  per  gli  aiuti  di Stato per il settore agricolo (2000/C
28/02) in misura pari al 40% della spesa ammissibile elevabile al 50%
qualora  l'investimento riguardi imprese site in zone svantaggiate di
cui  al  Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999;
tali  percentuali  sono  ulteriormente  elevate  al 45% e 55% qualora
l'investimento  sia  effettuato  da  giovani agricoltori entro cinque
anni dall'insediamento.
    2. Le percentuali massime di contribuzione del 40% e 50% a favore
delle  imprese  agricole possono essere aumentate rispettivamente del
20%  e  del  25%  relativamente  ai soli costi aggiuntivi ammissibili
relativi  agli  investimenti  che  a  giudizio  della  commissione di
esperti  di cui all'Art. 4 riguardano il punto 4.1.2.4 dei richiamati
orientamenti,   comunitari  in  materia  di  tutela  e  miglioramento
dell'ambiente  e delle condizioni di igiene e benessere degli animali
che,  specificatamente, fa riferimento agli investimenti che vanno al
di  la'  delle norme minime comunitarie in vigore o agli investimenti
finalizzati  all'adempimento  di norme minime di nuova introduzione e
nel  presupposto  che  detti  investimenti  non comportino un aumento
della capacita' produttiva.
    3.  I  requisiti per l'accesso ai benefici a favore delle imprese
agricole sono quelli previsti dal Capo II del Regolamento applicativo
della  misura  a) «Investimenti nelle aziende agricole» approvato con
decreto  del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0320/Pres.
Inoltre, gli investimenti devono garantire normali sbocchi di mercato
secondo quanto gia' stabilito nel P.S.R.
    4.  La  percentuale,  massima  di  contribuzione  a  favore delle
imprese agroindustriali e', in ogni caso, limitata al 40% della spesa
ritenuta ammissibile.
    5.  I  requisiti per l'accesso ai benefici a favore delle imprese
agroindustriali  sono  quelli  previsti  dal  capo II del Regolamento
applicativo  della  misura  g)  «Miglioramento  delle  condizioni  di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Regione  20  febbraio  2002, n.
047/Pres.  Gli  investimenti  devono  garantire  normali  sbocchi  di
mercato secondo quanto gia' stabilito nel P.S.R.; in particolare, non
puo'  essere  concesso alcun aiuto che riguardi la trasformazione e/o
commercializzazione  nel settore dello zucchero ovvero di prodotti di
imitazione   o   di   sostituzione   del   latte   o   dei   prodotti
lattiero-caseari.
    6.  I  soggetti  di  cui  alla  lettera  b)  dell'Art.  2 possono
beneficiare  dei  finanziamenti  nella  misura massima del 100% delle
spese   ammissibili.   I   risultati  delle  ricerche  sono  messi  a
disposizione   delle   imprese   comunitarie   secondo   criteri  non
discriminatori, cosi' come stabilito dalla disciplina comunitaria per
gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.
    7.  I  soggetti  di  cui  alla  lettera  c)  dell'Art.  2 possono
beneficiare  di  finanziamenti  nella  misura  massima del 100% delle
spese ammissibili purche' siano rispettate le seguenti condizioni:
      a) il  progetto  sia  di  interesse  generale per il settore (o
sottosettore) considerato e non provochi distorsioni alla concorrenza
in altri settori (o sottosettori);
      b) sia   data   informazione  in  pubblicazioni  adeguate,  con
diffusione  almeno  a  livello  nazionale e non limitata ai membri di
organizzazioni  specifiche,  al  fine di garantire che ogni operatore
potenzialmente  interessato  possa  essere messo al corrente in breve
tempo  del  fatto  che la ricerca e' in corso o e' stata effettuata e
che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti
gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente
alle altre informazioni ai membri di organizzazioni specifiche;
      c) i risultati del lavoro siano messi a disposizione per potere
essere   utilizzati   da  tutte  le  parti  interessate,  compresi  i
beneficiari  dell'aiuto, a eguali condizioni in termini di costo e di
tempo;
      d) gli aiuti soddisfino le condizioni previste dall'allegato II
«Sostegno  interno:  base  per  l'esonero dagli impegni di riduzione»
dell'accordo  sull'agricoltura  concluso  nell'ambito  dei  negoziati
commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
    8.  Nel  caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al
comma 7, l'intensita' massima dell'aiuto erogabile e' pari al 25% dei
costi  ammissibili, elevabile al 35% nel caso di aiuti destinati alle
PMI.
                               Art. 7.
              Documentazione da presentare a consuntivo
    1.  Il  soggetto  beneficiario,  in  fase  di rendicontazione, e'
tenuto  a  presentare alla direzione centrale la documentazione delle
spese   sostenute,   debitamente   quietanzate,   congiuntamente   ad
un'esauriente  e  documentata  relazione sul progetto realizzato ed i
risultati raggiunti.
    2.  Nel  caso  siano  intervenute  varianti  che  comportino  una
riduzione   della   spesa   complessiva,  tali  da  non  alterare  le
caratteristiche  del  progetto,  l'incentivo  viene proporzionalmente
ridotto.
                               Art. 8.
                    Rinvio alla normativa europea
    1.  Il  presente  Regolamento  rispetta le condizioni poste dagli
orientamenti  comunitari  in  materia  di  aiuti di Stato nel settore
agricolo (punti 4 e 14) e in materia di ricerca e sviluppo.
                               Art. 9.
                          Norma transitoria
    1.  In  fase di prima applicazione, i progetti sono presentati ai
sensi  dell'Art.  3  entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione del
presente Regolamento; entro i successivi sessanta giorni sono stilate
le graduatorie di cui all'Art. 4.
                     Visto, il Presidente: Illy