Art. 10.
           Conferenza regionale per il diritto allo studio

    1.  E'  istituita  la  conferenza  regionale  per il diritto allo
studio,  cui  partecipano la Regione, gli enti locali, le scuole, gli
enti  di formazione accreditati, gli istituti e le realta' culturali,
formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul territorio
con  modalita'  stabilite dal regolamento regionale, che individua le
relative rappresentanze.
    2.   Alla   conferenza   sono  invitati  anche  i  sindacati,  le
associazioni  delle scuole, degli studenti e delle famiglie che siano
rappresentative  a  livello  regionale,  oltre  che le organizzazioni
sindacali del personale.
    3.  La  conferenza  e'  convocata  almeno due volte l'anno con lo
scopo  di  verificare lo stato del diritto allo studio nella Regione,
individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.