Art. 11.
                          Norma finanziaria

    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
fa  fronte  mediante  le  risorse  finanziarie  messe  a disposizione
annualmente  con  legge  regionale  di  bilancio,  oltre  che  con  i
trasferimenti dallo Stato in materia di diritto allo studio.