Art. 13.
                          Norme transitorie

    1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione di benefici
in  corso  alla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione  degli  indirizzi  triennali  di cui all'Art. 7 sono
conclusi  secondo  le  procedure  della  legge  regionale  n. 30/1985
abrogata dall'Art. 12.