Art. 2. O g g e t t o 1. Costituiscono oggetto della presente legge le azioni volte a: a) realizzare gli interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell'infanzia in modo da consentire la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni; b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarita', con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi e' fonte di particolare disagio per gli utenti; c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo, anche mediante una articolazione e individualizzazione dei percorsi; d) favorire l'esercizio del diritto allo studio e la piena integraziqne degli immigrati; e) rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con reddito piu' basso, gli ostacoli che si frappongono ai percorsi formativi e alla crescita culturale; f) promuovere la qualita' degli apprendimenti attraverso azioni di sostegno indirizzate alle zone dell'eccellenza e del disagio; g) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell'offerta formativa ed educativa che prevedono percorsi volti alla crscita della cittadinanza attiva e della cultura della legalita', della pace del rispetto della dignita' e dei diritti umani; h) promuovere e sostenere l'autonomia scolastica e la crescita di un sistema formativo che, nel dialogo-rapporto costante col sistema dell'istruzione, elabori nuovi percorsi di crescita professionale e culturale in raccordo tra le diverse componenti della scuola; i) sostenere l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti per la scuola dell'obbligo che forniscono efficaci ed innovative risposte alle problematiche del territorio, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli organizzativi di natura sperimentale, innovativi e flessibili; l) favorire ed estendere il sistema dell'educazione permanente degli adulti in integrazione con il sistema scolastico e formativo; m) realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e formazione ed i piani di zona approvati in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328; n) realizzare un coordinamento con le attivita' culturali e di servizio esistenti sul territorio - cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attivita' sportive, attivita' di volontariato e simili - anche mediante il loro inserimento nei progetti formativi; o) a estendere la cultura europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici specifici ed alla formazione dei docenti.