Art. 3.
                    Destinatari degli interventi

    1.  Gli  interventi  di  cui alla presente legge sono attuati, ai
sensi  del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dagli
enti locali per quanto di rispettiva competenza, in favore:
      a) degli   alunni   dell'istruzione,  frequentanti  scuole  sia
pubbliche   che   paritarie,   compresi   gli   alunni  delle  scuole
dell'infanzia;
      b) degli allievi dei corsi di formazione professionale, di base
e   superiore,   ivi   compresa   la  formazione  tecnica  superiore,
organizzati  da  soggetti  accreditati  ai  sensi  della legislazione
vigente;
      c) dei  frequentanti  dei  corsi per adulti organizzati al fine
del  conseguimento  di  titoli  di  studio  o  di  certificazione  di
competenze,  nonche'  di  formazione  continua  secondo  le direttive
indicate dall'Unione europea.
    2.  I  progetti  di  cui  all'Art.  5,  comma 3,  possono  essere
predisposti  dai  comuni,  dalle province, dalle scuole, dai soggetti
che  operano  nella  formazione  professionale  e  da enti o istituti
culturali   che   prevedano   di   realizzarli  in  integrazione  con
l'istruzione o la formazione professionale.