Art. 3. Destinatari degli interventi 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dagli enti locali per quanto di rispettiva competenza, in favore: a) degli alunni dell'istruzione, frequentanti scuole sia pubbliche che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia; b) degli allievi dei corsi di formazione professionale, di base e superiore, ivi compresa la formazione tecnica superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente; c) dei frequentanti dei corsi per adulti organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze, nonche' di formazione continua secondo le direttive indicate dall'Unione europea. 2. I progetti di cui all'Art. 5, comma 3, possono essere predisposti dai comuni, dalle province, dalle scuole, dai soggetti che operano nella formazione professionale e da enti o istituti culturali che prevedano di realizzarli in integrazione con l'istruzione o la formazione professionale.