Art. 4. Soggetti con disabilita' 1. La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilita' e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo. 2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali all'interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della legge n. 328/2000, e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attivita' gestite sul territorio da enti pubblici e privati. 3. Nell'ambito di appositi accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 1992 n, 104, sono garantiti dagli enti titolari della relativa competenza; a) gli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonche' di personale aggiuntive provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacita' di comunicazione; b) la certificazione e la definizione del piano educativo individualizzato e le verifiche necessarie al suo aggiornamento anche mediante le attivita' di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, formativo, educativo, pedagogico e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.