Art. 7. Attribuzioni regionali 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge promuovendo tutte le opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione e alla attuazione degli interventi. 2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentita la conferenza regione-autonomie locali, approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente le risorse regionali che si sommano con quelle dello Stato e degli enti locali, raccordandone le modalita' di impiego. 3. La Regione assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante l'attribuzione delle necessarie risorse agli enti locali che sono sede dell'intervento e che accettano di gestirlo in particolare, la Regione: a) promuove studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza delle realta' sociali, socio-educative e delle problematiche connesse; b) attua un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse regionali, necessario per la programmazione, verifica e valutazione degli interventi. 4. La giunta regionale approva il riparto tra le province, sulla base degli indirizzi triennali, dei fondi destinati all'attuazione degli interventi di cui all'Art. 5 come individuati dal programma provinciale di cui all'Art. 9. 5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio della finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.