Art. 8.
               Interventi complementari della Regione

    1.  Ad  integrazione  degli  interventi  di  cui all'Art. 5 della
presente  legge,  la  Regione, nei limiti di apposito stanziamento di
bilancio:
      a) provvede  alla  stipula  delle  assicurazioni a favore degli
alunni  delle  scuole  di  ogni ordine e grado della Campania per gli
infortuni  in  cui  possono incorrere nel percorso da casa a scuola e
viceversa  e  nello  svolgimento  di  qualsiasi  attivita' didattica,
ricreativa,   culturale   o   sportiva   promossa   dalle   autorita'
scolastiche;
      b) favorisce l'acquisto di scuola-bus da parte dei comuni;
      c) interviene   per   esigenze   di   carattere  eccezionale  e
straordinarie  sopravvenute  e segnalate dai comuni in relazione alla
istituzione  e  alla  gestione  dei  servizi  previsti dalla presente
legge.