Art. 6. 1. La Regione incentiva l'attivita' delle pro loco e dell'UNPLI, sia regionale che provinciali, con contributi stanziati in relazione ai programmi di attivita' redatti in sintonia con la programmazione regionale per il turismo e lo spettacolo, con l'utilizzo dei capitoli previsti nel bilancio regionale. 2. Una quota non inferiore al venti per cento delle risorse della presente legge e' riservata al comitato regionale ed ai comitati provinciali dell'UNPLI per la attivita' istituzionale con l'obbligo di istituzione degli uffici di coordinamento regionale e provinciali e l'assegnazione del tre per cento al comitato regionale e, in rapporto alla platea di abitanti, del tre per cento a quello provinciale di Avellino, del due per cento a quello provinciale di Benevento, del tre per cento a quello provinciale di Caserta, del cinque per cento a quello provinciale di Napoli e del quattro per cento a quello provinciale di Salerno.