Modifiche e integrazioni al «Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari», emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2002, n. 0313/Pres. Art. 1. Integrazioni all'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0313/2002 1. Dopo il comma 2 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0313/2002 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Possono beneficiare degli interventi gli studenti extracomunitari che non ne abbiano mai usufruito in precedenza. 2-ter. Puo' essere concessa la deroga a quanto stabilito al comma 2-bis unicamente in presenza di motivate difficolta' e solo per un ulteriore anno scolastico.». Art. 2. Sostituzione dell'Art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0313/2002 1. L'Art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Modalita' di presentazione delle domande). - 1. Le istanze per la concessione del finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituto scolastico, sono presentate alla struttura stabile per gli immigrati entro il 31 marzo di ogni anno e sono redatte secondo lo schema di cui all'allegato A al presente regolamento.». Art. 3. Modifiche all'Art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0313/2002 1. I commi 2 e 3 dell'Art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0313/2002 sono sostituiti dai seguenti: «2. L'attivita' di sostegno si conclude entro l'anno scolastico di riferimento e la relativa rendicontazione deve pervenire alla struttura stabile per gli immigrati entro sessanta giorni dalla data di conclusione dei corsi. 3. Possono essere accolte richieste di proroga del termine di presentazione della rendicontazione di cui al comma 2, su istanza debitamente motivata a firma del legale rappresentate dell'istituto.». Art. 4. Modifiche all'Art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0313/2002 1. Ai commi 1 e 3 dell'Art. 8 le parole «il servizio autonomo per l'immigrazione» sono sostituite dalle parole «la struttura stabile per gli immigrati». Art. 5. Sostituzione della tabella B allegata al decreto del Presidente della Regione n. 0313/2002 1. La tabella B allegata al regolamento e' sostituita dalla seguente: Tabella B Criteri per l'assegnazione del monte ore per corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari ===================================================================== |Numero massimo di ore | Numero massimo di ore |concedibili a istituti|concedibili a istituti |scolastici rientranti | scolastici non Tipo di corsi da | nella fascia |rientranti nella fascia attivarsi | dell'obbligo | dell'obbligo ===================================================================== Tipo A: corsi | | organizzati in favore | | di 1 studente che non | | abbia mai usufruito in| | precedenza di | | intervento |40 |30 --------------------------------------------------------------------- Tipo B: corsi | | organizzati in favore | | di 1 studente che | | abbia usufruito di | | medesimo intervento | | nell'anno scolastico | | precedente, qualora | | sussistano motivate | | difficolta' |30 |25 Art. 6. Norma transitoria 1. Sono fatte salve le domande presentate dagli istituti scolastici prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy