Modifiche  e  integrazioni  al  «Regolamento  per  la  concessione di
finanziamenti  per la realizzazione di corsi di sostegno scolastico a
favore  di  studenti  immigrati extracomunitari», emanato con decreto
     del Presidente della Regione 15 ottobre 2002, n. 0313/Pres.

                               Art. 1.
                 Integrazioni all'Art. 3 del decreto
              del Presidente della Regione n. 0313/2002
    1.  Dopo  il comma 2 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della
Regione n. 0313/2002 sono aggiunti i seguenti:
    «2-bis.   Possono   beneficiare  degli  interventi  gli  studenti
extracomunitari che non ne abbiano mai usufruito in precedenza.
    2-ter.  Puo'  essere  concessa  la  deroga  a quanto stabilito al
comma 2-bis unicamente in presenza di motivate difficolta' e solo per
un ulteriore anno scolastico.».
                               Art. 2.
                Sostituzione dell'Art. 4 del decreto
              del Presidente della Regione n. 0313/2002
    1. L'Art. 4 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  4.  (Modalita'  di  presentazione  delle domande). - 1. Le
istanze per la concessione del finanziamento, sottoscritte dal legale
rappresentante   dell'istituto   scolastico,   sono  presentate  alla
struttura  stabile per gli immigrati entro il 31 marzo di ogni anno e
sono  redatte  secondo  lo  schema  di cui all'allegato A al presente
regolamento.».
                               Art. 3.
Modifiche  all'Art.  7  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              0313/2002
    1.  I  commi 2  e  3 dell'Art. 7 del decreto del Presidente della
Regione n. 0313/2002 sono sostituiti dai seguenti:
    «2.  L'attivita'  di sostegno si conclude entro l'anno scolastico
di  riferimento  e  la  relativa  rendicontazione deve pervenire alla
struttura  stabile per gli immigrati entro sessanta giorni dalla data
di conclusione dei corsi.
    3.  Possono  essere  accolte  richieste di proroga del termine di
presentazione  della  rendicontazione  di  cui al comma 2, su istanza
debitamente    motivata    a    firma    del   legale   rappresentate
dell'istituto.».
                               Art. 4.
Modifiche  all'Art.  8  del  decreto  del Presidente della Regione n.
0313/2002
    1. Ai commi 1 e 3 dell'Art. 8 le parole «il servizio autonomo per
l'immigrazione»  sono  sostituite  dalle parole «la struttura stabile
per gli immigrati».
                               Art. 5.
                Sostituzione della tabella B allegata
        al decreto del Presidente della Regione n. 0313/2002
    1.  La  tabella  B  allegata  al  regolamento e' sostituita dalla
seguente:

                              Tabella B
Criteri  per  l'assegnazione  del  monte  ore  per  corsi di sostegno
      scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari

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                      |Numero massimo di ore | Numero massimo di ore
                      |concedibili a istituti|concedibili a istituti
                      |scolastici rientranti |    scolastici non
   Tipo di corsi da   |     nella fascia     |rientranti nella fascia
      attivarsi       |     dell'obbligo     |     dell'obbligo
=====================================================================
Tipo A: corsi         |                      |
organizzati in favore |                      |
di 1 studente che non |                      |
abbia mai usufruito in|                      |
precedenza di         |                      |
intervento            |40                    |30
---------------------------------------------------------------------
Tipo B: corsi         |                      |
organizzati in favore |                      |
di 1 studente che     |                      |
abbia usufruito di    |                      |
medesimo intervento   |                      |
nell'anno scolastico  |                      |
precedente, qualora   |                      |
sussistano motivate   |                      |
difficolta'           |30                    |25

                               Art. 6.
                          Norma transitoria
    1.   Sono  fatte  salve  le  domande  presentate  dagli  istituti
scolastici prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy