(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del
                           18 marzo 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  In  deroga  alle  disposizioni di cui all'Art. 18 della legge
regionale   n.  15/2000  per  l'anno  2005  la  scadenza  fissata  al
30 novembre   2004   e'   prorogata   fino   al  sessantesimo  giorno
dall'entrata in vigore della presente legge.
    2.   In  ogni  caso  la  proroga  non  incide  sull'erogazione  e
quantificazione  delle  somme  dell'Associazioni che hanno presentato
nei termini.