(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 18 marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. In deroga alle disposizioni di cui all'Art. 18 della legge regionale n. 15/2000 per l'anno 2005 la scadenza fissata al 30 novembre 2004 e' prorogata fino al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. 2. In ogni caso la proroga non incide sull'erogazione e quantificazione delle somme dell'Associazioni che hanno presentato nei termini.