Art. 19. 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 130 della legge regionale n. 6/2005 e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis. Sono ammessi al contributo in c/interessi sia gli investimenti con o senza scorte e sia le spese di gestione nei limiti stabiliti dalla legge regionale n. 39/1998.»