Art. 19.
    1.  Dopo il comma 1 dell'Art. 130 della legge regionale n. 6/2005
e' aggiunto il seguente comma 1-bis:
    «1-bis.  Sono  ammessi  al  contributo  in  c/interessi  sia  gli
investimenti con o senza scorte e sia le spese di gestione nei limiti
stabiliti dalla legge regionale n. 39/1998.»