Art. 20.
    1. Dopo l'Art. 20 della legge regionale n. 6/2005 inserire l'Art.
20-bis:
    «Art.     20-bis     (Istituzione     di    borse    di    studio
medico-specialistiche  regionali).  -  1.  Al  fine  di  far fronte a
specifiche  esigenze  formative  medico-specialistiche  regionali  la
Regione  Abruzzo assegna apposite risorse all'Universita' degli studi
di  L'Aquila  -  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  -  al  fine di
finanziare   otto  borse  di  studio  aggiuntive  rispetto  a  quelle
finanziate   direttamente   dallo  Stato,  da  attivare  a  decorrere
dall'anno  accademico 2004/2005, di cui si assume l'onere finanziario
per l'intero corso degli studi.
    Le borse di studio aggiuntive afferiscono ai corsi di:
      ematologia: due borse di studio;
      neurochirurgia: due borse di studio;
      medicina fisica e riabilitazione: due borse di studio in essere
presso  la  facolta'  di  medicina e chirurgia dell'Universita' degli
studi di L'Aquila.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  pari  a  quello indicato
nell'Art. 39 del decreto legislativo n. 368/1999.
    2.  La direzione sanita' della giunta regionale e' autorizzata ad
erogare  il contributo, di cui al precedente comma 1, all'Universita'
beneficiaria per ciascun anno accademico, con le seguenti modalita':
      a) per  le borse di studio relative al decimo anno del corso di
specializzazione,   gli   importi  devono  essere  erogati  in  unica
soluzione entro il 30 aprile dell'anno 2005;
      b) per  quelle  relative  agli  anni  successivi  al primo, gli
importi  devono  essere erogati anticipatamente entro il 31 agosto di
ciascun  anno,  data  antecedente all'inizio degli anni accademici di
riferimento.
    La  quota  del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non
viene  utilizzata per il previsto finanziamento della borsa di studio
a  favore  dell'avente  titolo,  deve  essere restituita alla Regione
Abruzzo,  che  ne  sospende l'ulteriore erogazione, anche nel caso di
rinuncia,   dell'avente   titolo   medesimo,  alla  prosecuzione,  in
qualsiasi momento, della frequenza del corso di specializzazione.
    3.  I corsi di cui al comma 1 si svolgono presso le strutture che
concorrono   a   costituire   la   rete  formativa  della  Scuola  di
specializzazione  di interesse, cosi' come individuate nel protocollo
d'intesa stipulato tra la Regione Abruzzo e l'Universita' degli studi
di  Chieti, ai sensi dell'Art. 6, comma 2, del decreto legislativo n.
502/1992   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Ai  fini
dell'attivazione  del  corso  il rettore dell'Universita' di L'Aquila
accerta  e certifica il possesso dei requisiti di idoneita' di cui al
decreto  del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica del 17 dicembre 1997».