Art. 21.
    1.  L'Art. 202 della legge regionale n. 6/2005, e' sostituito dal
seguente:
    «Art. 202. (Interventi a favore dei soggetti non udenti). - 1. La
Regione  tutela  il  diritto  alla  salute  dei soggetti non udenti e
rimuove gli ostacoli che si' frappongono alla loro piena integrazione
nel sistema scolastico e sociale.
    2.  Per  la  diagnosi  precoce  dell'ipoacusia,  i  neonati  sono
sottoposti,  entro sei giorni dalla nascita, a screening audiometrici
per  la  funzione  auditiva mediante idonea apparecchiatura presso il
presidio  o  l'azienda  ospedaliera  in cui e' avvenuto il parto. Nel
caso   il  parto  non  sia  avvenuto  in  presidio  o  in  un'azienda
ospedaliera,  l'esame  di cui al comma 1 viene effettuato nell'unita'
operativa   di   neonatologia   o  pediatria  o  otorinolaringoiatria
dell'azienda U.S.L. di competenza.
    3.  E'  istituito  presso il presidio ospedaliero "Santo Spirito"
dell'azienda U.S.L. di Pescara, il "Centro di audiologia" con compiti
di:
      a) accertamento  precoce  delle ipoacusie infantili e dei danni
uditivi  attraverso  l'esame  dei  "potenziali  evocativi uditivi del
troncoencefalo";
      b) studi  e  ricerche  in  merito  al trattamento riabilitativo
delle sordita';
      c) raccolta dei dati patologici ai fini cognitivi e invio degli
stessi alla Direzione regionale Sanita' per l'elaborazione statistica
ed organizzativa.
    4.  Le  Aziende  U.S.L.  in cui e' residente il minore non udente
provvedono:
      a) alla   protesizzazione   acustica  e  ai  normali  controlli
periodici medicospecialistici;
      b) alla   riabilitazione   precoce   del  sordo  con  specifici
interventi   di   recupero   foniatrico,   attuati   da   logopedisti
dell'azienda stessa.
    In  casi  clinicamente selezionati di sordita', le aziende U.S.L.
inviano  il  paziente  al  centro  di  cui  al  precedente  comma per
l'impianto cocleare.
    5. I comuni adottano ogni idonea iniziativa volta a prevenire e a
recuperare  gli  svantaggi  nella  comunicazione dei non udenti anche
avvalendosi  della  collaborazione  di enti morali ed associazioni di
volontariato.  In particolare i comuni organizzano idonei corsi per i
genitori e per il personale di sostegno del minore audioleso.
    6.  Per  le  spese di cui al presente articolo si provvede con la
finalizzazione  di  Euro  100.000,00 nell'ambito della UPB 12.01.001,
cap. 81500 quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente.»