Art. 7. 1. Il comma 1 dell'Art. 104 della legge regionale n. 6/2005 e' cosi' integrato: dopo le parole «legge 865/1971 (VAM-Valori Agricoli Medi)» e' aggiunta la seguente frase: «Identico valore di incolto produttivo e' attribuito ai terreni che abbiano definitivamente perso la natura agricola a seguito di regolare concessione edilizia».