Art. 7.
    1.  Il  comma 1  dell'Art. 104 della legge regionale n. 6/2005 e'
cosi' integrato:
      dopo  le  parole «legge 865/1971 (VAM-Valori Agricoli Medi)» e'
aggiunta la seguente frase: «Identico valore di incolto produttivo e'
attribuito  ai  terreni  che  abbiano definitivamente perso la natura
agricola a seguito di regolare concessione edilizia».