(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 13 aprile 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo i principi enunciati negli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 37 e 41 della Costituzione, persegue lo sviluppo della cultura del rispetto dei diritti della persona e la tutela della sua integrita' psico-fisica, il miglioramento della qualita' della vita e delle relazioni sociali nell'ambiente di lavoro e il contrasto dell'esclusione sociale. 2. Ai sensi dell'Art. 5 dello statuto speciale e dell'Art. 117, terzo comma, della Costituzione, con la presente legge la Regione intende contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro, denominato fattispecie di «mobbing», a ridurne l'incidenza e la frequenza, e a promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo.