(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 15 del 13 aprile 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo i principi enunciati
negli  articoli 2, 3, 4, 32, 35, 37 e 41 della Costituzione, persegue
lo sviluppo della cultura del rispetto dei diritti della persona e la
tutela  della  sua  integrita'  psico-fisica,  il miglioramento della
qualita' della vita e delle relazioni sociali nell'ambiente di lavoro
e il contrasto dell'esclusione sociale.
    2.  Ai  sensi dell'Art. 5 dello statuto speciale e dell'Art. 117,
terzo  comma,  della  Costituzione,  con la presente legge la Regione
intende  contribuire  ad  accrescere la conoscenza del fenomeno delle
molestie  morali  e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro, denominato
fattispecie  di  «mobbing», a ridurne l'incidenza e la frequenza, e a
promuovere  iniziative  di  prevenzione  e di sostegno a favore delle
lavoratrici  e  dei  lavoratori  che si ritengono colpiti da azioni e
comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo.