Art. 2.
Progetti  contro  le  molestie  morali  e  psico-fisiche sul posto di
                               lavoro

    1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'Art.  1,  l'amministrazione,
regionale  promuove  la  realizzazione di progetti contro le molestie
morali  e  psico-fisiche  sul  posto  di  lavoro  che  possono essere
presentati da:
      a) enti  locali,  singoli o associati, anche in convenzione con
associazioni  di  volontariato  e  organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale che documentino comprovata esperienza;
      b) associazioni  di  volontariato,  associazioni  senza fini di
lucro  e  di  utilita' sociale, organizzazioni sindacali, che abbiano
maturato  competenze  specifiche  in  materia  di  molestie  morali e
psico-fisiche  nell'ambiente  di lavoro e organizzazioni datoriali di
categoria,  che  operino  in Regione e che si avvalgano o collaborino
con  personale  qualificato  con pluriennale e documentata competenza
nella materia.
    2.  I  progetti di cui al comma 1 possono prevedere l'attivazione
di  appositi  centri  di  sostegno  e  di  aiuto  nei confronti delle
lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto».
    3.  I  punti  di  ascolto  sono  accreditati dall'amministrazione
regionale  sulla  base  di  un  regolamento,  sentita  la commissione
consiliare   competente,   da   adottarsi   entro   sessanta   giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.