Art. 2. Progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro 1. Per le finalita' di cui all'Art. 1, l'amministrazione, regionale promuove la realizzazione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro che possono essere presentati da: a) enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale che documentino comprovata esperienza; b) associazioni di volontariato, associazioni senza fini di lucro e di utilita' sociale, organizzazioni sindacali, che abbiano maturato competenze specifiche in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro e organizzazioni datoriali di categoria, che operino in Regione e che si avvalgano o collaborino con personale qualificato con pluriennale e documentata competenza nella materia. 2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto». 3. I punti di ascolto sono accreditati dall'amministrazione regionale sulla base di un regolamento, sentita la commissione consiliare competente, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.