Art. 3. Punti di ascolto 1. I Punti di ascolto istituiti ai sensi dell'Art. 2, comma 2, devono garantire la presenza di personale con le qualifiche professionali di cui al comma 4, mantenere rapporti costanti con le strutture pubbliche competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro e con l'I.N.A.I.L., fornire ogni utile informazione alla commissione regionale per le politiche attive del lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro, di cui all'Art. 4. 2. I punti di ascolto svolgono le seguenti attivita': a) effettuano colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio al fine di verificare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico della lavoratrice o del lavoratore, legata a molestie o altre forme di pressione psicologica, di cui la lavoratrice o il lavoratore lamenta di essere oggetto, riservando particolare attenzione alle situazioni verificatesi in contesti in cui si siano evidenziati infortuni sul lavoro; b) promuovono l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di operatrici e operatori qualificati per affrontare problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro; c) forniscono all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, di cui all'Art. 3 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficolta' occupazionale), ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno in Regione. 3. I punti di ascolto nello svolgimento della loro attivita' possono avvalersi dell'apporto di esperti, anche in rapporto di convenzione. 4. Presso ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito dei rispettivi S.P.S.A.L, e' istituito un punto di ascolto e assistenza, per le lavoratrici e i lavoratori, composto almeno dal seguente personale, dipendente dell'azienda sanitaria o in convenzione all'uopo stipulata dall'azienda sanitaria medesima: a) un medico specialista in medicina del lavoro; b) un medico specialista in medicina legale; c) uno psicologo o medico specialista in psichiatria; d) un giuslavorista esperto in materia di lavoro.