Art. 4.
Azioni  contro  molestie  morali  e  psico-flsiche  sul  lavoro della
      commissione regionale per le politiche attive del lavoro

    1.  La  commissione regionale per le politiche attive del lavoro,
di  cui all'Art. 2-quater della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1
(Norme  in  materia  di  politica  attiva  del lavoro, collocamento e
servizi   all'impiego   nonche'   norme   in  materia  di  formazione
professionale  e  personale  regionale),  svolge le seguenti funzioni
contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro:
      a) esamina e valuta i progetti di cui all'Art. 2 da ammettere a
finanziamento regionale;
      b) promuove studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali
e  psico-fisiche  sul  luogo  di lavoro, analisi delle sue molteplici
espressioni,  anche  alla  luce  della  letteratura scientifica con i
migliori  livelli  di  evidenza, della recente giurisprudenza e delle
esperienze maturate in altri Paesi;
      c) promuove  campagne  di  informazione  e di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica, anche in collaborazione con enti, istituzioni
e associazioni no profit;
      d) propone  programmi  di  formazione  delle operatrici e degli
operatori  dei  punti  di ascolto, nonche' dei lavoratori dipendenti,
dei  dirigenti  e  delle parti sociali, responsabili degli uffici del
personale delle aziende pubbliche e private;
      e) effettua  consulenze  nei confronti degli organi regionali e
di  soggetti  pubblici  e  privati  che intendano adottare progetti o
sviluppare iniziative di prevenzione.
    2.   Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma 1,  la
commissione regionale per le politiche attive del lavoro e' integrata
dai seguenti componenti:
      a) il  direttore centrale competente in materia di lavoro o suo
delegato;
      b) il direttore centrale competente in materia di sanita' o suo
delegato;
      c) la presidente della commissione per le pari opportunita' tra
uomo e donna o sua delegata;
      d) il difensore civico o suo delegato;
      e) un  rappresentante della direzione regionale del lavoro-sede
periferica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
      f) un   medico  del  lavoro,  un  sociologo,  uno  psicologo  o
psicoterapeuta   del   lavoro,   un   avvocato  giuslavorista  scelti
dall'amministrazione  regionale  nell'ambito del personale dipendente
del  servizio  sanitario  regionale  e  dei  nominativi  forniti  dai
rispettivi ordini o associazioni professionali.
    3.  La  commissione  regionale per le politiche attive del lavoro
integrata  in  materia  di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro
puo' costituire al suo interno gruppi di lavoro per la trattazione di
specifiche problematiche.