Art. 4. Azioni contro molestie morali e psico-flsiche sul lavoro della commissione regionale per le politiche attive del lavoro 1. La commissione regionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'Art. 2-quater della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonche' norme in materia di formazione professionale e personale regionale), svolge le seguenti funzioni contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro: a) esamina e valuta i progetti di cui all'Art. 2 da ammettere a finanziamento regionale; b) promuove studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, analisi delle sue molteplici espressioni, anche alla luce della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza, della recente giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi; c) promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni no profit; d) propone programmi di formazione delle operatrici e degli operatori dei punti di ascolto, nonche' dei lavoratori dipendenti, dei dirigenti e delle parti sociali, responsabili degli uffici del personale delle aziende pubbliche e private; e) effettua consulenze nei confronti degli organi regionali e di soggetti pubblici e privati che intendano adottare progetti o sviluppare iniziative di prevenzione. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la commissione regionale per le politiche attive del lavoro e' integrata dai seguenti componenti: a) il direttore centrale competente in materia di lavoro o suo delegato; b) il direttore centrale competente in materia di sanita' o suo delegato; c) la presidente della commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna o sua delegata; d) il difensore civico o suo delegato; e) un rappresentante della direzione regionale del lavoro-sede periferica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; f) un medico del lavoro, un sociologo, uno psicologo o psicoterapeuta del lavoro, un avvocato giuslavorista scelti dall'amministrazione regionale nell'ambito del personale dipendente del servizio sanitario regionale e dei nominativi forniti dai rispettivi ordini o associazioni professionali. 3. La commissione regionale per le politiche attive del lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro puo' costituire al suo interno gruppi di lavoro per la trattazione di specifiche problematiche.